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Condizionalità e prestazioni a sostegno del redditto in costanza di rapporto di lavoro


Ordine Informa

Per beneficiare delle prestazioni di sostegno del redditto in costanza di rapporto di lavoro erogate dall’INPS vanno sempre rispettate alcune condizioni. Anche per Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà e Fondi di Solidarietà vanno quindi rispettati i cosiddetti meccanismi di “condizionalità”. Ecco quali sono.
Il lavoratore che percepisce e benificia delle prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro deve rispettare condizioni simili a quelle di NASpI, ASDI, DIS-COLL e indennità di Mobilità. Quindi anche per Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà, Fondi di Solidarietà, esistono meccanismi detti condizionalità che appunto ne “condizionano” la fruizione. Anche in questo caso se la condizionalità della prestazione non viene rispettata sono previste delle sanzioni che possono arrivare fino alla revoca dell’indennità percepita.
Il Decreto Legislativo 150 del 2015 attraverso l’ art. 22 ha rafforzato i meccanismi di condizionalità esistenti in materia. Queste disposizioni vengono richiamate anche dall’art. 8 del Decreto Legislativo 148 del 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
Vediamo dunque per le prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro concesse dall’INPS quali sono le condizioni da rispettare per poterne beneficiare.
Integrazione salariale e condizionalità
L’art. 8, comma 1, del D.Lgs 148/2015 stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali nella sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro (calcolato in un periodo di 12 mesi) devono attenersi alle condizioni previste dall’art. 22 del D.Lgs 150/2015.
Questi lavoratori devono quindi attenersi a delle condizionalità per poter usufruire di:
– Cassa Integrazione Guadagni;
– Contratti di Solidarietà;
– Fondi di Solidarietà.
L’art.22, comma 1, del D.Lgs 150/2015 ribadisce che i beneficiari di queste prestazioni vanno convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa dal Centro per l’Impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato disciplinato dall’art. 20 dello stesso decreto. In questo caso il patto deve:
– individuare un responsabile delle attività;
– definire il profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);
– riportare la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività.
Sempre in tema di condizionalità, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 20, il patto deve prevedere la disponibilità del lavoratore alle seguenti attività:
– partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, quali ad esempio la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altre iniziative di orientamento;
– partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione oppure ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
– accettazione di offerte di lavoro congrue come definite dall’art. 25 del D.Lgs 150/2015.
Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in funzione della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è possibile stipulare il patto di servizio in accordo con il datore di lavoro. Eventualmente si potranno poi utilizzare anche i fondi interprofessionali per la formazione continua previsti dall’art. 118 della Legge 388 del 2000.
Attività socialmente utili
Il lavoratore che beneficia di Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà, Fondi di Solidarietà, può essere avviato ad attività diverse dal rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro o di orientamento e riqualificazione professionale.
L’art. 22, comma 2, del D.Lgs 150/2015 prevede infatti la possibilità di coinvolgere il lavoratore in attività socialmente utili successivamente richiamate dall’art. 26 dello stesso decreto. Si tratta di attività con fini di pubblica utiltà da svolgere in favore della propria comunità di appartenenza. Ne riparleremo nel prossimo articolo.
Attività lavorativa e condizionalità
I commi 2 e 3 dell’art.8 del D.Lgs 148/2015 definiscono la compatibilità tra integrazione salariale e attività lavorativa. Il lavoratore che svolge un lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Decade poi il diritto alla prestazione nel caso in cui non ne venga data comunicazione preventiva all’INPS.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs 81/2015 le prestazioni di lavoro accessorio, pagate quindi attraverso voucher, possono essere rese da chi percepisce prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. Il limite complessivo è di 3.000 euro per anno civile rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’INPS provvederà poi a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti da queste prestazioni di lavoro.
Sanzioni nelle prestazioni a sostegno del redditto in costanza di rapporto di lavoro
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.22 del D.Lgs 150/2015 chi percepisce Cassa Integrazione Guadagni o Contratti di Solidarietà e Fondi di Solidarietà può ricevere delle sanzioni se non rispetta la condizionalità della prestazione.
In caso di mancata presentazione alle convocazioni e agli appuntamenti del Centro per l’Impiego, oppure per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento previste dall’art. 20 dello stesso decreto, comma 3, lettera a, le sanzioni sono:
– decurtazione di un quarto di 1 mensilità per la prima mancata presentazione;
– decurtazione di 1 mensilità per la seconda mancata presentazione;
– decadenza dalla prestazione per l’ulteriore mancata presentazione.
In caso di mancata partecipazione alle iniziative formative e di riqualificazione o di attivazione previste dalla stesso art. 20, comma 3, lettera b, oppure alle attività socialmente utili di cui all’art. 26 dello stesso decreto, le sanzioni sono:
– decurtazione di 1 mensilità per la prima mancata partecipazione;
– decadenza dalla prestazione per l’ulteriore mancata presentazione.
Il Centro per l’Impiego adotta queste sanzioni inviando una comunicazione attraverso il sistema informativo all’ANPAL e all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
È possibile ricorrere all’ANPAL contro i provvedimenti presi dal Centro per l’Impiego. Lo stesso ANPAL provvederà ad istituire un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.
(Autore: Milani Roberto)
(Fonte: Lavoro&Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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