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Con lo sgravio parziale non viene annullata tutta la cartella


Ordine Informa

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 39660, depositata il 13 dicembre 2021, sancisce il principio secondo cui il giudice nell’impugnazione di una cartella di pagamento, una volta accertata la riduzione parziale della pretesa contenuta nell’originario avviso di accertamento, per effetto di un titolo definitivo, non può invalidare l’intera cartella ma deve annullare solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario.

(Autori: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


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