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Comporto al netto da infortuni


Ordine Informa

La Corte di cassazione, con la sentenza 2527 del 4/2/2020, specifica che, le assenze dovute per infortunio o malattia professionale, non sono computabili nel cosiddetto “periodo di comporto”, qualora il datore di lavoro non osservi le regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, laddove il lavoratore dovesse assentarsi dal lavoro per l’intera durata del periodo di comporto, in genere pari a 180 giorni, il datore di lavoro non può legittimamente procedere al licenziamento. Quindi, in tutti i casi in cui sussiste una responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ., i giorni non lavorati possono essere detratti dal periodo di comporto.

(Autori: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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