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Certificato di agibilità – No se per artisti impiegati nel locale del datore di lavoro


Ordine Informa

La legge di Bilancio 2018 stabilisce che, alle imprese teatrali, cinematografiche e circensi, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive ed impianti sportivi, non serve più richiedere il certificato di agibilità in caso di assunzioni dei lavoratori dello spettacolo, che siano impiegati in locali di proprietà del datore di lavoro. Tale obbligo rimane invariato per le prestazioni d’opera di durata superiore a 30 giorni, per specifici eventi di durata limitata e per i lavoratori autonomi.
Aspre le sanzioni in caso di inottemperanza degli obblighi: 129 euro per ogni lavoratore e per giornata di lavoro prestata.
(Autori: A/M)
(Fonte: Governo)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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