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Cassazione – Licenziamento disciplinare e previsione del CCNL


Ordine Informa

Con sentenza n. 21062 dell’11 settembre 2017, la Corte di Cassazione, ha affermato che in tema di giusta causa di licenziamento, ai fini della valutazione della gravità della condotta contestata, occorre tenere conto della previsione del CCNL. Pertanto, il lavoratore non può essere licenziato per giusta causa, ovvero per condotta lesiva del rapporto fiduciario, se il suo comportamento è previsto dal CCNL e punito con altri tipi di sanzione.Nel caso specifico, un lavoratore era stato licenziato da un’azienda metalmeccanica in quanto aveva motivato che il proprio giorno di assenza scaturiva dalla necessità di assistere la figlia malata, mentre, invece, si era recato presso altra sede per assistere ad una riunione sindacale: l’azienda aveva ritenuto che fosse venuto meno il vincolo fiduciario, in quanto lo stesso aveva addotto false motivazioni per la sua assenza, e procedendo, pertanto, al licenziamento. La Corte di Cassazione, riformando la decisione della Corte di Appello, stabilisce, invero, che, in questo caso, quello che conta è la specifica previsione del CCNL di riferimento che, appunto, prevedeva agli articoli 9 e 10 un giorno di sospensione. 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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