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Cartelle fuori gioco per i processi estinti


Ordine Informa

L’estinzione del giudizio, causata dall’inattività delle parti e dalla mancata riassunzione della controversia, comporta il venir meno dell’intero processo e la conseguente definitività dell’avviso di accertamento. In sostanza, è come se l’accertamento oggetto del giudizio non fosse mai stato impugnato, dacché lo stesso si considera definitivo trascorsi 60 giorni dalla sua notifica. In una tale situazione risulta quasi sempre impossibile, per l’amministrazione, esigere la pretesa tributaria contenuta nell’atto impositivo originario, poiché trova applicazione l’articolo 25 del dpr 602/73, secondo cui la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre «del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo». Il momento di definitività dell’accertamento si individua a partire dalla sua emissione, computando i 60 giorni canonici a disposizione per proporre l’impugnazione, trascorsi inutilmente i quali lo stesso diventa, appunto, definitivo. L’estinzione del giudizio, infatti, vanifica e fa venir meno l’intero processo, ivi compreso il ricorso introduttivo proposto per l’impugnazione dell’avviso. Dunque, se l’estinzione del processo si verifica in un momento successivo allo spirare del termine stabilito dal citato art. 25 (come è plausibile che sia, nella maggior parte dei casi, considerando la durata dei processi), la pretesa contenuta nell’accertamento diventa inesigibile e l’eventuale cartella emessa è illegittima. Tali conclusioni si traggono dalla lettura della sent. n. 4574/2015, emessa dalla sezione quinta della Corte di cassazione. Non opera, invece, il più lungo termine di prescrizione ordinaria (decennale), poiché non trattasi di pretesa derivante da una sentenza, bensì di pretesa derivante direttamente dall’avviso di accertamento (divenuto definitivo per mancata impugnazione, stante l’estinzione del giudizio e il venir meno dell’intero processo). In caso di estinzione del processo, quindi, la cartella può essere notificata al massimo entro due anni dalla notifica originaria (e definitività per mancata impugnazione) dell’avviso di accertamento.

(Fonte:ItaliaOggi) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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