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Antiriciclaggio: Pec da comunicare entro il 31 ottobre


Ordine Informa

L’Amministrazione finanziaria potenzia i suoi strumenti per la lotta all’evasione internazionale, e lo fa chiamando in campo la disciplina antiriciclaggio.
In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.
Più nello specifico, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.
Come è immediato comprendere, l’assoluta novità della previsione introdotta sta nel fatto che le richieste di informazioni potranno riguardare masse di contribuenti e potrebbero, quindi, non richiedere una dettagliata motivazione.
Purtuttavia dovrebbero ritenersi applicabili, anche in questo caso, i principi che si sono consolidati in sede Ocse, secondo i quali le richieste che riguardano masse di contribuenti sono ammissibili purché il gruppo di contribuenti sia dettagliatamente descritto, e soltanto se vi sia un’esposizione specifica dei fatti e delle circostanze che hanno condotto l’Amministrazione alla richiesta delle informazioni.
La trasmissione delle richieste e delle risposte: i professionisti – Concentrandoci sui nuovi adempimenti richiesti ai professionisti destinatari della disciplina antiriciclaggio, spicca, in primo luogo, il nuovo obbligo di comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.
È infatti da sottolineare come sia le richieste di informazioni che le risposte dovranno essere necessariamente effettuate utilizzando il sistema Pec, eccezion fatta per le richieste trasmesse nel periodo transitorio (ovvero prima del 31 ottobre), per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
Dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, i professionisti dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo, per mezzo di un documento statico non modificabile . La validità della risposta sarà attestata da un’apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate inviata a mezzo Pec.
Qualora l’invio non sia ritenuto valido dovrà essere rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio Pec.
Gli obblighi per gli intermediari – Gli intermediari finanziari di cui all’art.11, commi 1 e 2, del D.Lgs.. 231/2007 erano già stati interessati da un precedente provvedimento riguardante la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati dei trasferimenti da o verso l’estero di importi superiori a 15.000 euro da parte delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate.
Il nuovo provvedimento, dunque, riguarda principalmente le società di capitali e le società di persone diverse dalle società semplici, che effettueranno operazioni con l’estero di importo superiore a 15.000 euro (sia che si tratti di un singola operazione che si più operazioni frazionate).
(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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