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UNICO: dichiarazione integrativa per errori contabili


Fisco

Frequenti sono i casi in cui emergono errori nella compilazione delle dichiarazioni UNICO, IRAP e IVA presentate dai contribuenti all’Ufficio. Trattasi di errori dovuti alla semplice errata digitazione di un importo così come quelli derivanti da un’errata valutazione di un onere da dedurre o anche a una semplice dimenticanza nel dichiarare un reddito.
Al verificarsi di tali situazioni, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori commessi presentando un modello rettificativo/integrativo, così come specificato nel comma 8 dell’art. 2 D.P.R. 322, prima che l’Amministrazione Finanziaria rilevi la violazione commessa ed emetta l’atto di accertamento.
Il contribuente, presentando una dichiarazione integrativa, rileverà un minor reddito o un minor debito d’imposta o un maggior credito d’imposta, rispetto alla dichiarazione originaria validamente presentata.
Qualora il contribuente si accorga dell’errore commesso, nelle ipotesi in cui i termini di presentazione della dichiarazione siano già scaduti, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione denominata “Dichiarazione integrativa” entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In tal caso potrà applicare le regole del ravvedimento operoso, usufruendo di sanzioni ridotte a un ottavo del minimo.
Se invece il contribuente presenterà la dichiarazione integrativa a sfavore oltre i termini del ravvedimento, ma comunque entro i termini per l’accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), non vengono applicate le riduzioni alle sanzioni.
In questo caso si dovrà tener conto della nuova normativa introdotta dal Ddl di stabilità all’esame del Parlamento, che prevede alcune variazioni all’istituto del ravvedimento, considerando anche un eventuale allungamento dei termini per il perfezionamento.
Errori contabili – Entro il 31 dicembre 2014 scade anche il termine ultimo entro il quale si potrà recuperare con la dichiarazione integrativa la deduzione di componenti negativi derivanti da errori contabili di competenza per l’anno d’imposta 2009.
La Circolare 31/E/2013 dell’Amministrazione finanziaria evidenzia infatti un metodo specifico che mira a recuperare costi (e ricavi) erroneamente non iscritti nel bilancio di competenza a causa di errori contabili.
Nel caso in cui un costo non sia stato contabilizzato nel corretto esercizio di competenza e non sia, quindi, stato dedotto fiscalmente, e venga rilevato in un periodo d’imposta successivo, il contribuente può recuperare la mancata deduzione fiscale presentando una dichiarazione integrativa a favore (secondo quanto prescritto dall’art. 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998) per correggere l’annualità in cui c’è stata l’omessa imputazione.
Il recupero del costo può avvenire anche qualora l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile con la dichiarazione integrativa a favore: questo il chiarimento dell’Agenzia con la Circolare n.31/E.
In questo caso, è necessario ricostruire il risultato delle precedenti annualità interessate dall’errore, riliquidando la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e quelle successive.
Una volta operata in modo autonomo la riliquidazione, per la prima annualità emendabile il contribuente dovrà presentare un’apposita dichiarazione integrativa nella quale confluiscono i risultati delle precedenti riliquidazioni effettuate.
L’accertamento – In molti casi si può valutare di presentare una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni per poter evitare l’allungamento dei termini per l’accertamento.
L’Amministrazione finanziaria in proposito con la circolare n. 31/E del 2013, par. 8, ha evidenziato che le dichiarazioni integrative causano un allungarsi dei termini di accertamento con esclusivo riferimento agli elementi rigenerati con la nuova dichiarazione, indipendentemente dal fatto che questi siano a favore o a sfavore del contribuente.
Infatti, se un contribuente presenta una dichiarazione integrativa di Unico 2014 entro il prossimo 31 dicembre, evita l’allungamento di un anno dei termini di accertamento, con riferimento agli elementi rettificati.
(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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