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Ravvedimento minimo


Fisco

Un invito al ravvedimento sulle quote di plus e sopravvenienze non indicate in Unico: la comunicazione dell’Agenzia delle entrate, se corretta, comporterà la possibilità di integrazione della dichiarazione con sanzioni ridotte. Questo, in estrema sintesi, il contenuto di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate di ieri con il quale di fatto si da una, prima, attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2014 in tema di comunicazione preventiva rispetto alla rettifica sostanziale del periodo di imposta. Come noto, infatti, la legge di stabilità ha da un lato revisionato in modo sostanziale l’istituto del ravvedimento operoso eliminando la gran parte delle cause ostative (che rimangono valide di fatto esclusivamente nel caso in cui la pretesa impositiva o sanzionatoria sia stata formalizzata) e, per altro verso, ha introdotto un sistema di comunicazioni preventive, quasi una sorta di 36 ter del dpr n. 600 del 1973 più evoluto, che possano consentire la correzione spontanea degli errori proprio attraverso il ravvedimento. È dunque in base ai commi da 634 a 636 dell’articolo unico della legge di stabilità che si deve leggere il contenuto del provvedimento di ieri attraverso il quale, l’agenzia comunicherà l’eventuale assenza di una quota di plusvalenza o sopravvenienza nel caso in cui la scelta della tassazione sia stata effettuata, opzionalmente, in relazione alla possibilità di suddividere gli specifici componenti in più periodi di imposta al ricorrere delle condizioni delineate negli articoli 86 e 88 del Tuir. Nelle dichiarazioni dei redditi, laddove in un periodo di imposta si scelga la tassazione rateizzata di una plusvalenza, i dati da riportare sono essenzialmente l’integrale ammontare della plusvalenza stessa e la quota da tassare nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione. Da questi elementi discende ovviamente anche il numero massimo delle quote che, comunque, non può superare le cinque. Dal contenuto del provvedimento pare di comprendere come la comunicazione riguardi, in primo luogo, il periodo di imposta 2011 per segnalare quelle quote che non compaiono ai fini della relativa tassazione.

(Fonte: ItaliaOggi)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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