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Nuovo regime forfetario: via le ritenute


Fisco

I contribuenti non sono più sostituti d’imposta
Premessa – Nel nuovo regime forfetario i contribuenti non subiscono la ritenuta alla fonte (a tal fine rilasciano la consueta dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura) ed in più non effettuano la ritenuta alla fonte. Ciò costituisce un’ulteriore semplificazione rispetto al vigente regime dei minimi. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
Semplificazioni – Il regime forfetario “porta con sé” una serie di semplificazioni in materia di imposte dirette, Irap e Iva. In linea generale, vi è l’obbligo di conservare i documenti emessi o ricevuti ma non vi è obbligo di registrazione quindi di tenuta dei registri (ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA) né di presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale IVA. Ai fini della determinazione del reddito, i contribuenti in esame devono compilare gli appositi campi a essi riservati che saranno inseriti nel modello Unico Persone fisiche.
Ritenute – I soggetti forfetari non sono sostituti di imposta e nei loro confronti non si applicano ritenute. Sono però tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l’ammontare degli stessi redditi corrisposti. Affinché i loro compensi non vengano assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, è necessario rilasciare al proprio sostituto la consueta dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito, cui le somme afferiscono, è soggetto a imposta sostitutiva. In caso di decadenza dal regime agevolato, i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto.
Studi di settore – Inoltre, non sono accertabili mediante studi di settore e parametri né sono tenuti alla compilazione dei modelli per gli studi settore, anche se l’Agenzia delle Entrate si riserva di richiedere informazioni in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi che andrà presentata nei tempi e con le modalità ordinarie.
Spesometro – I soggetti forfetari non sono tenuti altresì a una serie di adempimenti che gravano ordinariamente sulle imprese: è il caso, a esempio, dello “spesometro” e della comunicazione delle operazioni con Paesi black list.
Iva – In materia di IVA è sempre esclusa la detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972, mentre per le operazioni attive nazionali e intracomunitarie non vi è diritto di rivalsa. Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, nulla cambia rispetto alle ordinarie regole previste dagli artt. 7-ter ss. del D.P.R. n. 633/1972; per le importazioni, esportazioni e operazioni a esse assimilate continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto.
Irap – I contribuenti forfetari sono esenti dall’Irap (atteso che l’imposta sostituiva a cui risultano soggetti sostituisce, tra l’altro, anche l’Irap) e conseguentemente non tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione. Peraltro, anche in caso di esercizio di opzione per il regime ordinario, si tratta di soggetti che, in linea di massima, sarebbero comunque esclusi da Irap in assenza di un’autonoma organizzazione.
(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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