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Mancata risposta al questionario: quando scattano le preclusioni documentali per il contribuente?


Fisco

La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 7978 del 2014, ha ribadito alcuni interessanti principi in tema di mancata risposta al questionario da parte del contribuente. L’argomento assume particolare rilievo, per esempio, in materia di accertamenti fondati sul redditometro nei quali l’Agenzia delle Entrate inizia l’attività di accertamento “in contatto” con il contribuente dall’invio di un questionario.
La disciplina dell’art. 32 del D.P.R. numero 600/1973 e dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972
Il comma 3 dell’articolo 32 del D.P.R. numero 600/1973, il quale riproduce il contenuto dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, prevede una particolare tipologia di “sanzione procedurale” costituita dalla inutilizzabilità dei dati e della documentazione richiesta dall’Amministrazione Finanziaria e non prodotta dal contribuente. Nello specifico la disposizione citata prevede che “le notizie e i dati, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”. La ratio della disposizione è quella di sanzionare il contribuente reticente non permettendo allo stesso di utilizzare a proprio favore, in sede amministrativa o dinanzi alle Commissioni Tributarie, dati e documenti non prodotti prima in risposta alle richieste dell’Amministrazione Finanziaria.
La sentenza della Corte di Cassazione numero 7978 del 04.04.2014
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi della giurisprudenza di legittimità sul tema dei questionari ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 . Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che la “sanzione procedurale” sopra descritta presuppone la sussistenza di due requisiti:
– la concessione di un termine minimo al contribuente per l’adempimento richiesto;
– lo specifico avvertimento rivolto al contribuente circa le conseguenze del mancato riscontro alle richieste dell’Amministrazione Finanziaria.
La Corte di Cassazione ha sancito che l’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti appena citati ricade sull’Amministrazione Finanziaria. La mancata prova fornita nel processo comporta l’inapplicabilità delle preclusioni procedurali sul contribuente.
Anche se l’argomento non è stato oggetto specifico di trattazione nella sentenza citata, è importante ricordare inoltre che l’inutilizzabilità della documentazione non prodotta scatta solamente a seguito del mancato riscontro fornito a richieste specifiche dell’Amministrazione Finanziaria. Quest’ultima, al contrario, spesso eccepisce l’inutilizzabilità di documenti nel contenzioso tributario per il semplice fatto che il contribuente non li ha prodotti in precedenza. Questa interpretazione “forzata” della disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, non è assolutamente condivisa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e può essere facilmente confutata in contenzioso.
Fonte (Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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