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Fisco, il contraddittorio è sacro


Fisco

Il contraddittorio preventivo con il contribuente additato di abuso di diritto è sacro. L’accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla richiesta di chiarimenti è nullo, a prescindere dal merito della questione. Una sanzione così drastica non è sproporzionata, ma rappresenta anzi «uno strumento efficace e adeguato di garanzia dell’effettività del contraddittorio stesso». È quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 132/2015, depositata ieri, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità riguardante l’articolo 37-bis, comma 4 del dpr n. 600/1973. La norma era stata fatta oggetto di rinvio alla Consulta da parte della Cassazione, che aveva ipotizzato un contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva sanciti rispettivamente dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. Il caso vedeva una banca raggiunta da una contestazione di abuso di diritto per aver dedotto dalla base imponibile alcune perdite originate da cessione di crediti. L’Agenzia delle entrate aveva ritenuto l’operazione elusiva, ai sensi dell’articolo 37-bis del dpr n. 600/1973. L’ufficio aveva avuto ragione in primo grado, ma non in secondo. A seguito dell’accoglimento dell’appello da parte della Ctr Lazio, l’ufficio ricorreva per cassazione, affermando tra l’altro che la necessità di reprimere l’elusione prevalesse anche sul rispetto delle regole sul contraddittorio preventivo con il contribuente. L’accertamento a carico della banca, infatti, era stato emesso 54 giorni dopo la richiesta di chiarimenti, in violazione dell’articolo 37-bis, comma 4 che invece prescrive un’attesa di almeno 60 giorni (a pena di nullità).
La questione di legittimità costituzionale risulta però infondata. «La sanzione della nullità dell’atto conclusivo del procedimento assunto in violazione del termine», spiegano i giudici delle leggi, «trova ragione in una divergenza dal modello normativo che, lungi dall’essere qualificabile come meramente formale o innocua, o come di lieve entità, è invece di particolare gravità, in considerazione della funzione di tutela dei diritti del contribuente della previsione presidiata dalla sanzione della nullità».
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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