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Errore per l’Unico se non si indica la modalità di conservazione dei documenti fiscali


Fisco

Da quest’anno un nuovo rigo trova posto nel quadro RS dei modelli di dichiarazione dei redditi 2015 per il periodo d’imposta 2014: si tratta dell’indicazione della modalità di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari.
Tale disposizione è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 che tratta dell’obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari.

In particolare il comma 1 dispone che il contribuente che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari debba comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

Il soggetto interessato è il “contribuente” e pertanto la disposizione riguarda tutti i soggetti, sia individuali (imprenditori e professionisti) sia collettivi (società semplici e di fatto, di persone e di capitali, enti non commerciali).

L’informazione infatti è prevista nei righi:

RS 140 del modello Unico PF;

RS 40 del modello Unico SP;

RS 104 del modello Unico SC;

RS 83 del modello Unico ENC.

L’indicazione dell’informazione richiesta avviene riportando, nell’apposita casella, uno dei due codici numerici previsti e cioè:

1 – se il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;

2 – se il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non ha conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Sul punto non risultano chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, per cui chi scrive ritiene che:

il codice “1″ vada indicato anche nel caso in cui, nel 2014, si sia emessa una sola fattura in formato elettronico;

il codice “2″ vada indicato anche dai “contribuenti” che hanno affidato a terzi la conservazione elettronica dei documenti.

Per quanto riguarda la segnalazione di errori nell’invio telematico della dichiarazione, senza l’indicazione dei codici 1 o 2 nei righi dei quadri RS di cui sopra, chi scrive segnala di avere rilevato che con la versione 1.0.1 del 18 giugno scorso, nonostante il rigo RS140 sia obbligatorio per i soggetti IVA, il codice di errore è ***C. Si tratta di un errore di entità rilevante che, pur determinando lo scarto della dichiarazione, può essere confermato e, avvalendosi delle funzionalità rese disponibili dal software utilizzato per la compilazione, è possibile confermare di avere preso visione della segnalazione e quindi procedere alla trasmissione della dichiarazione.

(Autore: Dott. Rag. Giuseppina Spanò )

(Fonte: Fisco7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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