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Dipendenti pubblici: imponibilità contributiva “elemento perequativo”


News Lavoro

Con il messaggio 30 agosto 2018, n. 3224, l’Istituto fornisce chiarimenti sulla voce stipendiale elemento perequativo introdotta dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) dei dipendenti pubblici per il triennio 2016-2018 e sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018.

Si informa che l’emolumento è erogato per un periodo limitato, con cadenza mensile da marzo a dicembre 2018 e viene corrisposto per periodi di lavoro superiori a 15 giorni. La voce non è presente nei mesi in cui viene corrisposto lo stipendio tabellare, nelle aspettative o congedi non retribuiti e in altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Fa eccezione il personale della scuola e degli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica destinatario di supplenze brevi e saltuarie.

L’elemento perequativo introdotto dai recenti CCNL è imponibile ai fini pensionistici e concorre ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché dell’Assicurazione Sociale Vita.

Il messaggio, inoltre, precisa che l’emolumento in questione non concorre alla determinazione della prestazione né ai fini TFS, né ai fini TFR. Pertanto non rientra nella base imponibile contributiva del Fondo ex ENPAS ed ex INADEL.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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