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Ricostruzione aree sisma 2016: nuove modalità Durc Online

Con l’ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41 sono state disposte misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza ha disciplinato, ai predetti fini, gli adempimenti di competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il messaggio 28 dicembre 2017, n. 5183 fornisce dettagliate informazioni in merito, e chiarisce che con riguardo agli adempimenti di competenza dell’Istituto relativamente alla verifica di regolarità contributiva effettuata con il Durc Online, si devono ritenere superate le indicazioni fornite al quarto punto del messaggio 25 maggio 2017, n. 2174 con le quali era stata prevista, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016, l’apertura di una specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “7U”.

Pertanto, le imprese che hanno già provveduto a richiedere l’attivazione di tali posizioni potranno chiedere la loro cessazione utilizzando le consuete modalità.

SIA: rivalutazione degli importi economici 2018

L’articolo 4, comma 3, lettera b, punto II, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2016 e successive modificazioni, prevede che i nuclei familiari beneficiari del Sostegno Inclusione Attiva (SIA), al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, possano percepire trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, in misura non superiore a 600 euro mensili, elevabili a 900 in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente.

Il messaggio 28 dicembre 2017, n. 5187 informa che dal 1° gennaio gli importi dei suddetti limiti massimi sono rivalutati per il 2018, rispettivamente, a 606,6 e 909,9 euro.

La procedura informatica di gestione del SIA è stata conseguentemente adeguata.

Concorso per funzionari: rinvio pubblicazione diario delle prove

In data 27 dicembre 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Il call center dedicato al concorso, attivo dal 27 novembre fino al 27 dicembre 2017, ha ricevuto ed evaso 2.661 quesiti con un numero medio di 133 richieste giornaliere.

Sono pervenute, inoltre, 1.388 richieste scritte, di cui

  • 934 all’indirizzo mail dedicato: Concorso365C1@inps.it
  • 450 all’indirizzo PEC: dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it
  • 4 richieste cartacee.

Il numero complessivo delle domande presentate è 23.644, delle quali 1.125 sono state annullate dai candidati che hanno presentato una successiva domanda a correzione della precedente, per un totale di 22.519 domande valide.

L’età media dei candidati si attesta intorno ai 33 anni; sul totale delle domande, il 64% (circa) presentano titoli ulteriori come certificazioni o titoli post laurea, non necessari per la partecipazione, ma valevoli come punteggio aggiuntivo; il 41% delle certificazioni di lingua inglese sono di livello C1 o superiore.

Nella sezione Concorsi sono pubblicati gli atti del concorso e i collegamenti alle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.

Nella sezione Avvisi, bandi e fatturazione è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio del diario delle prove scritte.

Per richiedere informazioni e delucidazioni in merito al concorso, restano disponibili i seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEC: dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it

PE: Concorso365C1@inps.it

DM10, note di rettifica e DM10VIG: modalità gestione passivi

Con il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5159 l’INPS fornisce precisazioni e riepiloga le modalità operative per la gestione delle denunce passive, delle note di rettifica passive e dei DM10VIG passivi.

L’azienda potrà richiedere attraverso l’apposita procedura online il rimborso per la denuncia passiva, saldo a credito azienda. In alternativa l’importo potrà essere utilizzato in compensazione F24 o richiesto in compensazione con eventuali partite debitorie, mediante l’apposita istanza online Dichiarazione Compensazione.

La procedura completata la fase di calcolo, in presenza di differenze contributive, può generare delle note di rettifica attive o passive. Si rammenta che anche le note di rettifica passive, al pari di ogni altro debito dell’INPS, potranno essere autonomamente utilizzate dalle strutture territoriali a copertura di altre inadempienze solo decorso un anno dall’emissione.

Il credito dell’azienda generato da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti (DM10VIG), dovrà essere chiesto a rimborso o posto in compensazione legale con altre partite debitorie.
Per questa tipologia di crediti non è prevista la compensazione attraverso il modello F24. La compensazione viene effettuata d’ufficio dall’INPS o su richiesta dell’azienda.

Determinare il momento in cui si verifica la compensazione legale è importante al fine di stabilire l’eventuale applicazione di sanzioni e interessi.

Si ricorda che contestualmente alla pubblicazione del presente messaggio, l’oggetto Rimborsi/compensazioni DMP/RTP/DMV passivi verrà inibito per nuove richieste.

Fondo dipendenti Ferrovie e Fondo quiescenza Poste: contribuzione figurativa utile a pensione

La circolare 2 dicembre 2016, n.212 ha fornito precisazioni sulla valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap che versano la contribuzione minore nelle rispettive gestioni di riferimento dell’Inps.

Con il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5154, l’INPS comunica che le motivazioni a base del suddetto riconoscimento si ripropongono, anche per i lavoratori dipendenti da aziende private iscritti al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A e al Fondo quiescenza Poste, per i quali è dovuta la contribuzione “minore”, si dispone perciò che i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito, per i quali è previsto, l’accredito della contribuzione figurativa utile a pensione, siano valorizzati figurativamente nel Fondo Speciale F.S. o nel Fondo quiescenza Poste cui il lavoratore è iscritto al momento dell’insorgere dell’evento tutelato.

Con il messaggio inoltre, al fine di uniformare l’azione amministrativa dell’Istituto, si elencano tutti gli eventi da cui derivano, le prestazioni a sostegno del reddito:

  • eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
  • eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
  • eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento diretto;
  • eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga, con pagamento diretto;
  • eventi di maternità che, pur non indennizzati, hanno comunque tutela figurativa;
  • eventi di malattia e maternità, non in costanza di rapporto di lavoro e per i quali si è provveduto al pagamento diretto delle relative prestazioni;
  • evento licenziamento, dal quale possono derivare, a seguito di presentazione di domanda, le prestazioni di:
    • disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31-12-2012;
    • disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31-12-2011;
    • c.d. mini ASpI 2012 per i licenziamenti intervenuti nell’anno 2012 – in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non più vigente;
    • ASpI o mini ASpI per i licenziamenti dal 1-1-2013 al 30-4-2015;
    • NASpI per i licenziamenti dal 1-5-2015 ad oggi;
    • indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30/12/2016;
    • Mobilità in deroga.

Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni per la determinazione della retribuzione media pensionabile, dell’importo della pensione e l’implementazione delle procedure necessarie per tutti servizi.

Disoccupazione e ANF dipendenti agricoli competenza 2017: chiarimenti

Il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5149 fornisce chiarimenti in merito all’attestazione della titolarità dell’IBAN tramite il modulo SR163 o il modulo di Identificazione Finanziaria (Financial Identification, predisposto dagli organi della comunità europea) per i pagamenti su conti esteri di coloro che richiedono la prestazione di disoccupazione agricola.

Si precisa che i suddetti moduli andranno presentati una sola volta e considerati validi fino a che il richiedente la prestazione non comunichi la titolarità di un nuovo conto corrente e quindi di un nuovo codice IBAN. La procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli (DSAGR) gestisce, infatti, in modo automatico il controllo sul codice IBAN immesso in domanda.

Nel caso di richiesta di pagamento della prestazione su un conto corrente bancario estero, non essendo possibile fare apporre timbro e firma di convalida sul modulo SR163, l’interessato dovrà produrre in sostituzione di quest’ultimo il modulo di Identificazione Finanziaria. Tale modulo è utilizzabile solo limitatamente ai pagamenti da effettuare presso un Istituto di credito di uno dei paesi dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

DM10, note di rettifica e DM10VIG: modalità gestione passivi

Con il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5159 l’INPS fornisce precisazioni e riepiloga le modalità operative per la gestione delle denunce passive, delle note di rettifica passive e dei DM10VIG passivi.

L’azienda potrà richiedere attraverso l’apposita procedura online il rimborso per la denuncia passiva, saldo a credito azienda. In alternativa l’importo potrà essere utilizzato in compensazione F24 o richiesto in compensazione con eventuali partite debitorie, mediante l’apposita istanza online Dichiarazione Compensazione.

La procedura completata la fase di calcolo, in presenza di differenze contributive, può generare delle note di rettifica attive o passive. Si rammenta che anche le note di rettifica passive, al pari di ogni altro debito dell’INPS, potranno essere autonomamente utilizzate dalle strutture territoriali a copertura di altre inadempienze solo decorso un anno dall’emissione.

Il credito dell’azienda generato da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti (DM10VIG), dovrà essere chiesto a rimborso o posto in compensazione legale con altre partite debitorie.
Per questa tipologia di crediti non è prevista la compensazione attraverso il modello F24. La compensazione viene effettuata d’ufficio dall’INPS o su richiesta dell’azienda.

Determinare il momento in cui si verifica la compensazione legale è importante al fine di stabilire l’eventuale applicazione di sanzioni e interessi.

Si ricorda che contestualmente alla pubblicazione del presente messaggio, l’oggetto Rimborsi/compensazioni DMP/RTP/DMV passivi verrà inibito per nuove richieste.

Fondi di solidarietà: riscatto e ricongiunzione periodi contributivi

Il Fondo Credito e Fondo Credito Cooperativo, per il triennio 2017/2019, provvedono, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, al versamento degli oneri correlati a periodi riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (articolo 2, decreto ministeriale 3 aprile 2017, n. 98998).

Tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel periodo indicato (l’ultima decorrenza ammessa è il 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), le domande di riscatto e ricongiunzione di periodi contributivi potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019.

La circolare INPS 22 dicembre 2017, n. 188, oltre ad illustrare nel dettaglio le modalità applicative, fornisce le istruzioni relative alla presentazione della domanda e alle modalità di pagamento.

In allegato (pdf 930Kb) alla circolare è contenuto il modulo di domanda.

Fondo dipendenti Ferrovie e Fondo quiescenza Poste: contribuzione figurativa utile a pensione

La circolare 2 dicembre 2016, n.212 ha fornito precisazioni sulla valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap che versano la contribuzione minore nelle rispettive gestioni di riferimento dell’Inps.

Con il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5154, l’INPS comunica che le motivazioni a base del suddetto riconoscimento si ripropongono, anche per i lavoratori dipendenti da aziende private iscritti al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A e al Fondo quiescenza Poste, per i quali è dovuta la contribuzione “minore”, si dispone perciò che i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito, per i quali è previsto, l’accredito della contribuzione figurativa utile a pensione, siano valorizzati figurativamente nel Fondo Speciale F.S. o nel Fondo quiescenza Poste cui il lavoratore è iscritto al momento dell’insorgere dell’evento tutelato.

Con il messaggio inoltre, al fine di uniformare l’azione amministrativa dell’Istituto, si elencano tutti gli eventi da cui derivano, le prestazioni a sostegno del reddito:

  • eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
  • eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
  • eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento diretto;
  • eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga, con pagamento diretto;
  • eventi di maternità che, pur non indennizzati, hanno comunque tutela figurativa;
  • eventi di malattia e maternità, non in costanza di rapporto di lavoro e per i quali si è provveduto al pagamento diretto delle relative prestazioni;
  • evento licenziamento, dal quale possono derivare, a seguito di presentazione di domanda, le prestazioni di:
    • disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31-12-2012;
    • disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31-12-2011;
    • c.d. mini ASpI 2012 per i licenziamenti intervenuti nell’anno 2012 – in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non più vigente;
    • ASpI o mini ASpI per i licenziamenti dal 1-1-2013 al 30-4-2015;
    • NASpI per i licenziamenti dal 1-5-2015 ad oggi;
    • indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30/12/2016;
    • Mobilità in deroga.

Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni per la determinazione della retribuzione media pensionabile, dell’importo della pensione e l’implementazione delle procedure necessarie per tutti servizi.

Pubblicata la terza nota trimestrale congiunta sull’occupazione

Pubblicata la terza nota trimestrale congiunta del 2017 sulle tendenze dell’occupazione a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’ISTAT, dell’INPS e dell’INAIL come stabilito dall’accordo inter-istituzionale siglato il 22 dicembre 2015.

La nota trimestrale congiunta è regolarmente diffusa l’ultima settimana dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Nota trimestrale (pdf 912KB)

Serie storiche CO rielaborate III trimestre 2017 (xlsx 71KB)

Serie storiche posizioni assicurative Oros III trimestre 2017 (xlsx 176KB)

Pubblicata la terza nota trimestrale congiunta sull’occupazione

Pubblicata la terza nota trimestrale congiunta del 2017 sulle tendenze dell’occupazione a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’ISTAT, dell’INPS e dell’INAIL come stabilito dall’accordo inter-istituzionale siglato il 22 dicembre 2015.

La nota trimestrale congiunta è regolarmente diffusa l’ultima settimana dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Nota trimestrale (pdf 912KB)

Serie storiche CO rielaborate III trimestre 2017 (xlsx 71KB)

Serie storiche posizioni assicurative Oros III trimestre 2017 (xlsx 176KB)

Fondi di solidarietà: riscatto e ricongiunzione periodi contributivi

Il Fondo Credito e Fondo Credito Cooperativo, per il triennio 2017/2019, provvedono, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, al versamento degli oneri correlati a periodi riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (articolo 2, decreto ministeriale 3 aprile 2017, n. 98998).

Tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel periodo indicato (l’ultima decorrenza ammessa è il 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), le domande di riscatto e ricongiunzione di periodi contributivi potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019.

La circolare INPS 22 dicembre 2017, n. 188, oltre ad illustrare nel dettaglio le modalità applicative, fornisce le istruzioni relative alla presentazione della domanda e alle modalità di pagamento.

In allegato (pdf 930Kb) alla circolare è contenuto il modulo di domanda.

Fondo solidarietà marittimo SOLIMARE: pagamento dell’assegno ordinario

Il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, istituito dal decreto interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401, garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIG) e Straordinaria (CIGS).
La tutela in costanza di rapporto di lavoro è assicurata in favore di tutti i lavoratori marittimi, personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, che occupano più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.

L’assegno ordinario, erogato dal datore di lavoro, è rimborsato dall’INPS o conguagliato dal datore di lavoro stesso.

La circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170 ha fornito le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS in merito al conguaglio o rimborso della prestazione di assegno ordinario a partire dalle denunce con competenza gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla stessa data. Per garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2017, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Con la circolare INPS 23 novembre 2017, n. 173 è stata illustrata la disciplina del Fondo, relativamente sia alla prestazione di assegno ordinario sia all’ambito di applicazione del Fondo e ai datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione ordinaria, mentre il messaggio 2 marzo 2016, n. 981 ha illustrato le modalità per presentare le domande di assegno ordinario.

Il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5156 fornisce le istruzioni operative e contabili in merito al pagamento diretto dell’assegno ordinario.

Fondo solidarietà marittimo SOLIMARE: pagamento dell’assegno ordinario

Il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, istituito dal decreto interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401, garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIG) e Straordinaria (CIGS).
La tutela in costanza di rapporto di lavoro è assicurata in favore di tutti i lavoratori marittimi, personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, che occupano più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.

L’assegno ordinario, erogato dal datore di lavoro, è rimborsato dall’INPS o conguagliato dal datore di lavoro stesso.

La circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170 ha fornito le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS in merito al conguaglio o rimborso della prestazione di assegno ordinario a partire dalle denunce con competenza gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla stessa data. Per garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2017, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Con la circolare INPS 23 novembre 2017, n. 173 è stata illustrata la disciplina del Fondo, relativamente sia alla prestazione di assegno ordinario sia all’ambito di applicazione del Fondo e ai datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione ordinaria, mentre il messaggio 2 marzo 2016, n. 981 ha illustrato le modalità per presentare le domande di assegno ordinario.

Il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5156 fornisce le istruzioni operative e contabili in merito al pagamento diretto dell’assegno ordinario.

Disoccupazione e ANF dipendenti agricoli competenza 2017: chiarimenti

Il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5149 fornisce chiarimenti in merito all’attestazione della titolarità dell’IBAN tramite il modulo SR163 o il modulo di Identificazione Finanziaria (Financial Identification, predisposto dagli organi della comunità europea) per i pagamenti su conti esteri di coloro che richiedono la prestazione di disoccupazione agricola.

Si precisa che i suddetti moduli andranno presentati una sola volta e considerati validi fino a che il richiedente la prestazione non comunichi la titolarità di un nuovo conto corrente e quindi di un nuovo codice IBAN. La procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli (DSAGR) gestisce, infatti, in modo automatico il controllo sul codice IBAN immesso in domanda.

Nel caso di richiesta di pagamento della prestazione su un conto corrente bancario estero, non essendo possibile fare apporre timbro e firma di convalida sul modulo SR163, l’interessato dovrà produrre in sostituzione di quest’ultimo il modulo di Identificazione Finanziaria. Tale modulo è utilizzabile solo limitatamente ai pagamenti da effettuare presso un Istituto di credito di uno dei paesi dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Disoccupazione e ANF dipendenti agricoli competenza 2017: chiarimenti

Il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5149 fornisce chiarimenti in merito all’attestazione della titolarità dell’IBAN tramite il modulo SR163 o il modulo di Identificazione Finanziaria (Financial Identification, predisposto dagli organi della comunità europea) per i pagamenti su conti esteri di coloro che richiedono la prestazione di disoccupazione agricola.

Si precisa che i suddetti moduli andranno presentati una sola volta e considerati validi fino a che il richiedente la prestazione non comunichi la titolarità di un nuovo conto corrente e quindi di un nuovo codice IBAN. La procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli (DSAGR) gestisce, infatti, in modo automatico il controllo sul codice IBAN immesso in domanda.

Nel caso di richiesta di pagamento della prestazione su un conto corrente bancario estero, non essendo possibile fare apporre timbro e firma di convalida sul modulo SR163, l’interessato dovrà produrre in sostituzione di quest’ultimo il modulo di Identificazione Finanziaria. Tale modulo è utilizzabile solo limitatamente ai pagamenti da effettuare presso un Istituto di credito di uno dei paesi dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

DM10, note di rettifica e DM10VIG: modalità gestione passivi

Con il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5159 l’INPS fornisce precisazioni e riepiloga le modalità operative per la gestione delle denunce passive, delle note di rettifica passive e dei DM10VIG passivi.

L’azienda potrà richiedere attraverso l’apposita procedura online il rimborso per la denuncia passiva, saldo a credito azienda. In alternativa l’importo potrà essere utilizzato in compensazione F24 o richiesto in compensazione con eventuali partite debitorie, mediante l’apposita istanza online Dichiarazione Compensazione.

La procedura completata la fase di calcolo, in presenza di differenze contributive, può generare delle note di rettifica attive o passive. Si rammenta che anche le note di rettifica passive, al pari di ogni altro debito dell’INPS, potranno essere autonomamente utilizzate dalle strutture territoriali a copertura di altre inadempienze solo decorso un anno dall’emissione.

Il credito dell’azienda generato da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti (DM10VIG), dovrà essere chiesto a rimborso o posto in compensazione legale con altre partite debitorie.
Per questa tipologia di crediti non è prevista la compensazione attraverso il modello F24. La compensazione viene effettuata d’ufficio dall’INPS o su richiesta dell’azienda.

Determinare il momento in cui si verifica la compensazione legale è importante al fine di stabilire l’eventuale applicazione di sanzioni e interessi.

Si ricorda che contestualmente alla pubblicazione del presente messaggio, l’oggetto Rimborsi/compensazioni DMP/RTP/DMV passivi verrà inibito per nuove richieste.

Fondo solidarietà marittimo SOLIMARE: pagamento dell’assegno ordinario

Il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, istituito dal decreto interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401, garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIG) e Straordinaria (CIGS).
La tutela in costanza di rapporto di lavoro è assicurata in favore di tutti i lavoratori marittimi, personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, che occupano più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.

L’assegno ordinario, erogato dal datore di lavoro, è rimborsato dall’INPS o conguagliato dal datore di lavoro stesso.

La circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170 ha fornito le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS in merito al conguaglio o rimborso della prestazione di assegno ordinario a partire dalle denunce con competenza gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla stessa data. Per garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2017, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Con la circolare INPS 23 novembre 2017, n. 173 è stata illustrata la disciplina del Fondo, relativamente sia alla prestazione di assegno ordinario sia all’ambito di applicazione del Fondo e ai datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione ordinaria, mentre il messaggio 2 marzo 2016, n. 981 ha illustrato le modalità per presentare le domande di assegno ordinario.

Il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5156 fornisce le istruzioni operative e contabili in merito al pagamento diretto dell’assegno ordinario.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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