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Commercianti: indennizzo per cessazione attività

Con la circolare INPS 24 maggio 2019, n. 77, l’Istituto fornisce istruzioni e chiarimenti sull’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2019.

A decorrere da quest’anno l’indennizzo, disciplinato dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, diventa una misura strutturale, con l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

La concessione dell’indennizzo, subordinata alle risorse finanziarie del Fondo, spetta:

  • ai titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • ai titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
  • agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • agli agenti e ai rappresentanti di commercio.

Alla data di presentazione della domanda bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno 62 anni di età, se uomini, o 57 anni, se donne;
  • essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni (anche non continuativi), in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
  • aver cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La domanda per l’indennizzo può essere presentata all’INPS direttamente dal cittadino, accedendo al servizio online, oppure tramite i patronati, gli altri intermediari dell’Istituto o il Contact center.

La circolare, inoltre, fornisce informazioni sulla durata dell’indennizzo e sulle cause di incompatibilità.

Sisma Centro Italia: rateizzazione versamenti contributi sospesi

Per i territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, la legge di bilancio 2019 ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’Assicurazione Obbligatoria, precedentemente sospesi, devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le istruzioni operative per il versamento della contribuzione sospesa, sia in caso di pagamento in unica soluzione che di versamento rateizzato, sono riportate nel messaggio del 29 aprile 2019, n. 1654.

L’Istituto, con il messaggio 23 maggio 2019, n. 1987, provvede ora a fornire le modalità di comunicazione e gestione della rateizzione, che deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante ovvero dagli intermediari abilitati.

Gli utenti interessati sono quelli iscritti alle seguenti gestioni:

  • Datori di lavoro con dipendenti;
  • Artigiani e Commercianti;
  • Gestione Separata committenti;
  • Gestione Separata lavoratori autonomi (liberi professionisti);
  • Aziende agricole;
  • Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
  • Datori di lavoro domestico;
  • Gestione pubblica, per la sola tipologia di aziende con natura giuridica privata con dipendenti. 

Nel messaggio vengono illustrate, inoltre, tutte le agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”, con i codici tributo da utilizzare e le modalità di gestione previdenziale delle comunicazioni relative ai datori di lavoro privati con dipendenti da parte degli operatori abilitati.

Assegno per il Nucleo Familiare: livelli reddituali dal 1° luglio 2019

La legge ha stabilito che i livelli di reddito familiare per il pagamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) siano rivalutati ogni anno, con effetto dal 1° luglio, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT.
Con la circolare INPS 17 maggio 2019, n. 66 l’Istituto comunica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.
Le tabelle con i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono allegati alla circolare.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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