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Corso di lingue in Italia: pubblicato il bando

È stato pubblicato il bando di concorsoCorso di lingue in Italia” finalizzato a sostenere gli esami per la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) 2018.
Il bando è rivolto ai figli e agli orfani equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo Credito) e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) .
Possono partecipare al concorso gli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2017-2018 gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado. La domanda dovrà essere presentata, per via telematica attraverso il servizio dedicato sul sito INPS, dalle 12 del 25 giugno 2018 fino alle 12 del 20 luglio 2018.

Summer Camp 2018: pubblicato il bando di concorso

Pubblicato il bando di concorso “Corsi di formazione in modalità residenziale Summer Camp 2018”, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.

I corsi si svolgono in modalità residenziale, per cinque giorni consecutivi durante i mesi di luglio e agosto, e sono finalizzati alla qualificazione e all’aggiornamento professionale:

  • dei dirigenti scolastici;
  • degli insegnanti della scuola primaria;
  • degli insegnanti della scuola d’infanzia.

In allegato al bando è disponibile l’elenco dei corsi a concorso.

Per partecipare è necessario presentare la domanda per via telematica attraverso il servizio dedicato a partire dalle 12 del 7 giugno e fino alle 12 del 21 giugno 2018.

Domande di sussidio “politiche attive”: trasmissione tracciato dati

Con determinazione presidenziale 8 novembre 2017, n. 164, l’INPS ha approvato lo schema di convenzione che regolamenta la corresponsione da parte dell’Istituto, per conto delle Regioni e Province autonome, dell’importo per l’intervento di politica attiva del lavoro finanziato in favore dei soggetti individuati dalla Regione o Provincia autonoma. 

Con la circolare INPS 18 gennaio 2018, n. 6 l’Istituto ha illustrato lo schema di convenzione e specificato la necessità di alcuni adempimenti preliminari prima della sottoscrizione.

Nel messaggio 6 giugno 2018, n. 2260 sono contenute le istruzioni procedurali e, in allegato, il “tracciato dati” che le Regioni e Province autonome dovranno utilizzare per trasmettere all’INPS i dati necessari per le richieste di pagamento.

Concorso per 967 funzionari: rinvio pubblicazione diario prove

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.44 del 5 giugno 2018 e nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, è stato pubblicato l’avviso  (pdf 74 KB) relativo al rinvio del diario delle prove, nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. 

L’avviso relativo al diario della prova preselettiva con indicazione della sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, nella sezione “Concorsi” all’interno di “Avvisi, bandi e fatturazione”, e nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” del 3 luglio 2018.

INPS Mobile: in crescita l’uso dell’app

Immediatezza, puntualità e connessione con gli utenti. Sono i punti di forza dei servizi offerti da “INPS Mobile”, l’applicazione per smartphone che l’Istituto già da tempo ha messo a punto per i dispositivi Apple e Android, diventata nell’ultimo anno uno strumento sempre più utilizzato dagli utenti per la consultazione delle informazioni.
Due servizi dell’app, in particolare, “Stato pagamenti” e “Stato domanda”, hanno infatti registrato nei primi mesi del 2018 un significativo incremento nelle percentuali di accesso. Nel primo quadrimestre i contatti del servizio “Stato pagamenti” sono stati 18.748.283, contro i 34.003.761 dell’intero 2017, con un picco nel mese di gennaio di 5.447.415 visite virtuali.

Nello stesso periodo sono stati 5.978.612, invece, i contatti del servizio “Stato domanda”, a fronte dei 9.977.400 dell’anno precedente. In questo caso, il numero maggiore di visite, 1.777.825, si è registrato nel mese di marzo.

Grazie a questi servizi è possibile acquisire informazioni senza doversi recare presso gli sportelli di Sede, con un significativo impatto sui tempi di consultazione e la visualizzazione dello stato di avanzamento delle proprie necessità. Tramite il servizio “Stato domanda” ciascun utente può infatti visualizzare lo stato di lavorazione di una richiesta presentata all’INPS, fornendo il proprio codice fiscale e SPID/PIN.

Attraverso il servizio “Stato pagamenti”, invece, sempre con il proprio codice fiscale e SPID/PIN, ciascun utente può monitorare il dettaglio di un pagamento erogato dall’Istituto a suo favore, a fronte di una o più prestazioni pensionistiche o non pensionistiche. Le informazioni visualizzabili si riferiscono all’ultimo pagamento erogato, in ordine cronologico, per ogni prestazione e con un orizzonte temporale non superiore agli ultimi due mesi precedenti al momento della consultazione. La finalità del servizio è, infatti, quella di fornire all’utente un riscontro immediato del pagamento disposto a suo favore dall’Istituto per il mese corrente.

Concorso per 967 funzionari: rinvio pubblicazione diario prove

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.44 del 5 giugno 2018 e nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, è stato pubblicato l’avviso  (pdf 74 KB) relativo al rinvio del diario delle prove, nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. 

L’avviso relativo al diario della prova preselettiva con indicazione della sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, nella sezione “Concorsi” all’interno di “Avvisi, bandi e fatturazione”, e nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” del 3 luglio 2018.

INPS Mobile: in crescita l’uso dell’app

Immediatezza, puntualità e connessione con gli utenti. Sono i punti di forza dei servizi offerti da “INPS Mobile”, l’applicazione per smartphone che l’Istituto già da tempo ha messo a punto per i dispositivi Apple e Android, diventata nell’ultimo anno uno strumento sempre più utilizzato dagli utenti per la consultazione delle informazioni.
Due servizi dell’app, in particolare, “Stato pagamenti” e “Stato domanda”, hanno infatti registrato nei primi mesi del 2018 un significativo incremento nelle percentuali di accesso. Nel primo quadrimestre i contatti del servizio “Stato pagamenti” sono stati 18.748.283, contro i 34.003.761 dell’intero 2017, con un picco nel mese di gennaio di 5.447.415 visite virtuali.

Nello stesso periodo sono stati 5.978.612, invece, i contatti del servizio “Stato domanda”, a fronte dei 9.977.400 dell’anno precedente. In questo caso, il numero maggiore di visite, 1.777.825, si è registrato nel mese di marzo.

Grazie a questi servizi è possibile acquisire informazioni senza doversi recare presso gli sportelli di Sede, con un significativo impatto sui tempi di consultazione e la visualizzazione dello stato di avanzamento delle proprie necessità. Tramite il servizio “Stato domanda” ciascun utente può infatti visualizzare lo stato di lavorazione di una richiesta presentata all’INPS, fornendo il proprio codice fiscale e SPID/PIN.

Attraverso il servizio “Stato pagamenti”, invece, sempre con il proprio codice fiscale e SPID/PIN, ciascun utente può monitorare il dettaglio di un pagamento erogato dall’Istituto a suo favore, a fronte di una o più prestazioni pensionistiche o non pensionistiche. Le informazioni visualizzabili si riferiscono all’ultimo pagamento erogato, in ordine cronologico, per ogni prestazione e con un orizzonte temporale non superiore agli ultimi due mesi precedenti al momento della consultazione. La finalità del servizio è, infatti, quella di fornire all’utente un riscontro immediato del pagamento disposto a suo favore dall’Istituto per il mese corrente.

INPS Mobile: in crescita l’uso dell’app

Immediatezza, puntualità e connessione con gli utenti. Sono i punti di forza dei servizi offerti da “INPS Mobile”, l’applicazione per smartphone che l’Istituto già da tempo ha messo a punto per i dispositivi Apple e Android, diventata nell’ultimo anno uno strumento sempre più utilizzato dagli utenti per la consultazione delle informazioni.
Due servizi dell’app, in particolare, “Stato pagamenti” e “Stato domanda”, hanno infatti registrato nei primi mesi del 2018 un significativo incremento nelle percentuali di accesso. Nel primo quadrimestre i contatti del servizio “Stato pagamenti” sono stati 18.748.283, contro i 34.003.761 dell’intero 2017, con un picco nel mese di gennaio di 5.447.415 visite virtuali.

Nello stesso periodo sono stati 5.978.612, invece, i contatti del servizio “Stato domanda”, a fronte dei 9.977.400 dell’anno precedente. In questo caso, il numero maggiore di visite, 1.777.825, si è registrato nel mese di marzo.

Grazie a questi servizi è possibile acquisire informazioni senza doversi recare presso gli sportelli di Sede, con un significativo impatto sui tempi di consultazione e la visualizzazione dello stato di avanzamento delle proprie necessità. Tramite il servizio “Stato domanda” ciascun utente può infatti visualizzare lo stato di lavorazione di una richiesta presentata all’INPS, fornendo il proprio codice fiscale e SPID/PIN.

Attraverso il servizio “Stato pagamenti”, invece, sempre con il proprio codice fiscale e SPID/PIN, ciascun utente può monitorare il dettaglio di un pagamento erogato dall’Istituto a suo favore, a fronte di una o più prestazioni pensionistiche o non pensionistiche. Le informazioni visualizzabili si riferiscono all’ultimo pagamento erogato, in ordine cronologico, per ogni prestazione e con un orizzonte temporale non superiore agli ultimi due mesi precedenti al momento della consultazione. La finalità del servizio è, infatti, quella di fornire all’utente un riscontro immediato del pagamento disposto a suo favore dall’Istituto per il mese corrente.

Società tra professionisti: adeguamenti e novità per accesso a servizi

Le società tra professionisti (STP) sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

La circolare INPS 1 giugno 2018, n. 77 riassume la disciplina delle società tra professionisti, fissa i criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, ne descrive gli obblighi di iscrizione e fornisce istruzioni operative.

L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

Sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Certificato malattia lavoratori marittimi all’estero: precisazioni

Il Ministero della Salute fornisce assistenza sanitaria e ha funzioni medico legali sul personale navigante. 
Nella categoria dei naviganti è incluso anche il personale aeronavigante del settore volo, che non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, a quello a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.

Il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAFSASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Con il messaggio 31 maggio 2018, n. 2184 si forniscono chiarimenti sui modelli da utilizzare, si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi e si forniscono chiarimenti sulla competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia.

Nel messaggio, inoltre, si forniscono precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i casi di eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trova in un Paese al di fuori della UE in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute, ed eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Online il secondo Avviso pubblico per i collegi universitari

È stato pubblicato il secondo Avviso pubblico rivolto ai Collegi universitari pubblici o legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), finalizzato ad avviare la procedura di convenzionamento per l’anno accademico 2018-2019.

Si invitano i collegi pubblici o legalmente riconosciuti dal MIUR, qualora interessati alla stipula di una convenzione con l’INPS, a inviare debitamente compilate (sia nei formati word, presenti nell’Avviso pubblico, che PDF), la scheda informativa (doc 14Kb) e una dichiarazione soggetto proponente (doc 15Kb) sottoscritta dal direttore della struttura proponente, al fine di consentire l’acquisizione di tutte le informazioni utili per la stesura del nuovo bando di concorso.

Le adesioni dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it entro il 9 giugno 2018.

Certificato malattia lavoratori marittimi all’estero: precisazioni

Il Ministero della Salute fornisce assistenza sanitaria e ha funzioni medico legali sul personale navigante. 
Nella categoria dei naviganti è incluso anche il personale aeronavigante del settore volo, che non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, a quello a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.

Il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAFSASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Con il messaggio 31 maggio 2018, n. 2184 si forniscono chiarimenti sui modelli da utilizzare, si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi e si forniscono chiarimenti sulla competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia.

Nel messaggio, inoltre, si forniscono precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i casi di eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trova in un Paese al di fuori della UE in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute, ed eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Online il secondo Avviso pubblico per i collegi universitari

È stato pubblicato il secondo Avviso pubblico rivolto ai Collegi universitari pubblici o legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), finalizzato ad avviare la procedura di convenzionamento per l’anno accademico 2018-2019.

Si invitano i collegi pubblici o legalmente riconosciuti dal MIUR, qualora interessati alla stipula di una convenzione con l’INPS, a inviare debitamente compilate (sia nei formati word, presenti nell’Avviso pubblico, che PDF), la scheda informativa (doc 14Kb) e una dichiarazione soggetto proponente (doc 15Kb) sottoscritta dal direttore della struttura proponente, al fine di consentire l’acquisizione di tutte le informazioni utili per la stesura del nuovo bando di concorso.

Le adesioni dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it entro il 9 giugno 2018.

Certificato malattia lavoratori marittimi all’estero: precisazioni

Il Ministero della Salute fornisce assistenza sanitaria e ha funzioni medico legali sul personale navigante. 
Nella categoria dei naviganti è incluso anche il personale aeronavigante del settore volo, che non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, a quello a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.

Il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAFSASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Con il messaggio 31 maggio 2018, n. 2184 si forniscono chiarimenti sui modelli da utilizzare, si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi e si forniscono chiarimenti sulla competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia.

Nel messaggio, inoltre, si forniscono precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i casi di eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trova in un Paese al di fuori della UE in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute, ed eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Società tra professionisti: adeguamenti e novità per accesso a servizi

Le società tra professionisti (STP) sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

La circolare INPS 1 giugno 2018, n. 77 riassume la disciplina delle società tra professionisti, fissa i criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, ne descrive gli obblighi di iscrizione e fornisce istruzioni operative.

L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

Sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Società tra professionisti: adeguamenti e novità per accesso a servizi

Le società tra professionisti (STP) sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

La circolare INPS 1 giugno 2018, n. 77 riassume la disciplina delle società tra professionisti, fissa i criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, ne descrive gli obblighi iscrittivi e fornisce istruzioni operative.

L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

Sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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