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Contribuzione agricola: nuove modalità di trasmissione Uniemens

La legge di bilancio 2019 ha prorogato al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore dell’obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di trasmettere mensilmente le denunce all’INPS attraverso il sistema Uniemens.

La decorrenza di tale obbligo, previsto precedentemente a partire da gennaio 2018, era già stata posticipata al 1° gennaio 2019.

La circolare INPS 10 maggio 2019, n. 65 illustra le nuove modalità di trasmissione mensile, attraverso i flussi Uniemens, degli elementi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti ai rapporti di lavoro instaurati nel settore dell’agricoltura.

Per espressa previsione di legge, il nuovo sistema di trasmissione non comporta modifiche relative alle vigenti tutele assistenziali e previdenziali del settore agricolo, comprese la compilazione e la pubblicazione degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli.

Restano invariate le procedure di calcolo della contribuzione dovuta dalle aziende e le relative scadenze di pagamento attualmente vigenti, così come restano immutati i seguenti termini:

  • il periodo temporale di insorgenza dell’autonoma obbligazione contributiva per ognuno dei quattro trimestri solari dell’anno;
  • il termine per la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale fissato al 31 marzo dell’anno successivo;
  • i termini di versamento dei contributi;
  • i termini degli elenchi trimestrali di variazione.

La circolare informa, inoltre, che quanto riportato dai flussi mensili determinerà, come attualmente già avviene, la tariffazione trimestrale i cui risultati saranno registrati nell’estratto conto aziendale.

A decorrere dal secondo periodo di trasmissione dei flussi contributivi relativi al secondo trimestre 2019 (mesi di aprile, maggio e giugno) è stata avviata una fase sperimentale finalizzata a garantire una graduale operatività del nuovo sistema.

Esonero contributivo: aggiornato il servizio

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che decorre dal 1° gennaio 2018.

L’esonero spetta a condizione che l’assunzione riguardi giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. La sua durata è di 36 mesi a decorrere dalla data di assunzione e nell’ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Le indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo sono riportate nella circolare INPS 2 marzo 2018, n. 40.

Per agevolare le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, l’Istituto, con il messaggio del 9 maggio 2019, n. 1784, comunica di avere realizzato un aggiornamento dell’apposita utility, attraverso la quale i datori di lavoro, i lavoratori e i loro intermediari previdenziali possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati interne ed esterne, le informazioni sullo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a decorrere da questa data.

Sisma 2016-2017: recupero ritenute erariali mediante trattenute

Facendo seguito al messaggio del 24 maggio 2018, n. 2108 , avente oggetto la ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017, l’Istituto fornisce ora, con il messaggio del 29 aprile 2019, n.1662, ulteriori indicazioni, conseguenti alle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2019 al fine di assicurare la continuità delle agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma.

L’articolo 1, comma 991, della legge n. 145 del 2018, modificando le scadenze precedenti, ha previsto che i contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali sono tenuti a versare i tributi sospesi, senza applicazione di interessi e di sanzioni, entro il 1° giugno 2019, prevedendo dalla stessa data la facoltà di versare ratealmente gli importi dovuti, in alternativa al pagamento in un’unica soluzione e fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.

Su richiesta del lavoratore dipendente, subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Pertanto, su richiesta di rateizzazione dei soggetti sostituiti, titolari di prestazione pensionistica e/o dipendenti dell’INPS, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato e al conseguente versamento all’erario delle stesse per conto del richiedente.

Il messaggio del 29 aprile 2019, n.1662, illustra quindi i criteri e le modalità operative relative alla presentazione da parte dell’interessato dell’istanza, che dovrà essere inoltrata in via telematica entro il 31 maggio 2019 al fine di poter usufruire della rateizzazione nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno 2019.

Sono inoltre precisate le modalità di recupero previste per i pensionati e, in caso di decesso del richiedente, per gli eredi dell’avente diritto.

Reddito di Inclusione (ReI): i dati fino a marzo 2019

È stato pubblicato l’Osservatorio sul Reddito di Inclusione (REI) con i dati relativi al periodo gennaio 2018 – marzo 2019, dando anche evidenza separata alle domande decorrenti dal mese di gennaio 2019. Nel corso dei 15 mesi trascorsi dall’istituzione del ReI sono stati erogati benefici economici a 506 mila nuclei familiari coinvolgendo un totale di 1,4 milioni di persone.

La maggior parte dei benefici sono stati erogati a nuclei residenti nelle regioni del Sud (68%), con interessamento del 71% delle persone coinvolte. Il 46% dei nuclei beneficiari di ReI, che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia. A seguire Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria coprono un ulteriore 29% dei nuclei e il 28% delle persone coinvolte.

Le prestazioni decorrenti nel periodo gennaio – marzo 2019 sono 38 mila. L’importo medio mensile erogato nel periodo gennaio 2018 – marzo 2019, pari a 292 euro, risulta variabile a livello territoriale, con un range che va da 234 euro per i beneficiari della Valle d’Aosta a 324 euro per la Campania. Complessivamente le regioni del Sud hanno un valore medio del beneficio più alto di quelle del Nord di 50 euro (+21%) e di quelle del Centro di 33 euro (+12%).

Eventi sismici Centro Italia: versamento contributi sospesi

Nuove istruzioni contabili per i territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 991, lettera b), legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, precedentemente sospesi, devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il messaggio del 29 aprile 2019, n. 1654 illustra le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa.

In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili dello stesso importo, a decorrere dal mese di giugno 2019, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 1° giugno 2019, unitamente al versamento della prima rata.

Al riguardo, l’INPS provvederà a fornire, con successivo messaggio, le necessarie indicazioni operative.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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