Skip to main content

Dipendenti privati: nuovo servizio di consultazione info previdenziali

Per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo è attivo il nuovo servizio di controllo e consultazione della propria posizione previdenziale “CIP – Consultazione info previdenziali”. Lo rende noto l’INPS con il messaggio 1 agosto 2019, n. 2970.

L’applicazione, disponibile anche sull’app “INPS Mobile”, consente di visualizzare e scaricare in formato PDF ed Excel una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle dell’Estratto Conto individuale, utili per un controllo immediato della propria posizione previdenziale a partire da gennaio 2010.

Come si utilizza e a cosa serve

Dopo aver selezionato il periodo di interesse, il lavoratore visualizza la lista dei mesi di contribuzione presenti e l’imponibile previdenziale; cliccando sul singolo mese, accede alle informazioni di dettaglio: la denominazione del datore di lavoro, la propria categoria di inquadramento contrattuale, la tipologia di rapporto di lavoro, gli eventuali periodi di malattia e maternità e gli Assegni al Nucleo Familiare che il datore di lavoro ha comunicato all’INPS.

Trasparenza e responsabilizzazione dei lavoratori rispetto alla propria posizione previdenziale sono la finalità del servizio. Con CIP i lavoratori potranno effettuare, mese per mese, un check immediato dei dati trasmessi ad INPS dal proprio datore di lavoro e segnalare le eventuali anomalie riscontrate. La segnalazione tempestiva dell’anomalia, infatti, è fondamentale per la correzione dei dati da parte di INPS o del datore di lavoro.

Bonus rioccupazione per i titolari di CIGS: le istruzioni operative

La legge di bilancio 2018, ha previsto la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro. In particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati.

Il cassintegrato titolare di assegno di ricollocazione che trova un nuovo lavoro ha diritto a un bonus, un contributo mensile che vale metà della cassa che gli sarebbe spettata, se non si fosse rioccupato e a uno sgravio fiscale.

Con la circolare INPS 26 luglio 2019, n. 109 l’Istituto fornisce le istruzioni operative per la gestione del contributo mensile, “bonus rioccupazione”, previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione.

Perché il lavoratore possa averne diritto, deve essere assunto “da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente impiegato”. Il rapporto di lavoro “deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine”.

Per l’accesso all’incentivo non è necessario presentare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’Istituto sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPA.

Al datore di lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione è riconosciuto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Fondo PSMSAD: riapertura termini per la Commissione autori drammatici

È stato pubblicato l’Avviso relativo alla riapertura dei termini per la manifestazione di interesse alla nomina quale componente della Commissione tecnica autori drammatici del Fondo di assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD).

Le dichiarazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2019 all’indirizzo PEC dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it o tramite posta raccomandata A/R in busta chiusa all’indirizzo INPS – Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni – viale Aldo Ballarin, n. 42 – 00142 Roma.

Pensione e Fondi di solidarietà: chiarimenti su versamento oneri

Secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i Fondi di solidarietà bilaterali devono provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.

La circolare INPS 24 luglio 2019, n. 105 fornisce le istruzioni per l’applicazione di tale disposizione e, in particolare, per i seguenti aspetti:

  • le modalità di esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà;
  • le istruzioni operative per le Strutture territoriali;
  • le modalità di pagamento;
  • le istruzioni contabili.

Eventi sismici 2016/2017: i versamenti dei contributi sospesi

Con il messaggio 19 luglio 2019, n. 2778 l’Istituto fornisce indicazioni operative in merito all’obbligo di versamento delle ritenute erariali in precedenza sospese a causa degli eventi sismici 2016/2017.

La legge di bilancio 2019 ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, precedentemente sospesi, dovessero essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2019.

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, stabilisce che i contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali sono tenuti a versare “le somme oggetto di sospensione”:

  • senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019;
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.

La ritenuta può essere operata su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato anche dal sostituto d’imposta.

Pertanto, viene prorogato dal 1° giugno 2019 al 15 ottobre 2019 il termine per il versamento senza sanzioni ed interessi delle somme in questione, fermo restando che il numero di rate decorre dall’originario termine di giugno.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X