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Reddito e Pensione di Cittadinanza: convenzione tra INPS e CAF

Con il messaggio 18 ottobre 2019, n. 3785, l’Istituto informa che è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di Cittadinanza (RdC), di Pensione di Cittadinanza (PdC) e dei modelli COM per il 2019.

Ogni CAF in possesso dei requisiti indicati ha facoltà di stipulare, con firma digitale, una convenzione con l’INPS secondo lo schema allegato al messaggio. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019.

I CAF interessati alla sottoscrizione devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, al seguente indirizzo email: Convenzioni.CAF@inps.it.

Aspettativa sindacale: istruzioni sulla contribuzione aggiuntiva

L’Istituto, con la circolare INPS 4 ottobre 2019, n. 129, fornisce istruzioni per superare le criticità emerse in ordine ad alcuni aspetti applicativi della normativa utile all’esatta determinazione dell’imponibile della contribuzione facoltativa e la sua corretta valorizzazione ai fini pensionistici.

La circolare si rivolge, in particolare, alla contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale, ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro e analizza la natura della contribuzione aggiuntiva, la base imponibile per la determinazione della stessa, le modalità e i termini entro cui provvedere al versamento, nonché i riflessi pensionistici nelle gestioni previdenziali private, pubbliche e in alcuni fondi sostitutivi.

In base alle nuove regole, la contribuzione aggiuntiva pagata dal sindacato, infatti, inciderà appieno sulla pensione solo se la relativa indennità (su cui la contribuzione è calcolata) soddisfi i caratteri di fissità e di continuità. Inoltre, quando gli incarichi sono più di uno, contemporanei, le relative indennità (e contribuzioni aggiuntive) non si sommeranno, ma se ne potrà prendere in considerazione una soltanto, quella d’importo maggiore.

La domanda va inoltrata per ogni lavoratore in tempo utile a consentire la completa istruttoria e comunque in considerazione del termine fissato per il relativo versamento, ossia entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale.

Le nuove regole hanno effetto a partire dalla contribuzione aggiuntiva del 2019 anche per incarichi sindacali conferiti precedentemente al 4 ottobre 2019.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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