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Dichiarazione dei redditi per cumulo pensione con lavoro autonomo

Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo (articolo 10, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), i titolari di pensione devono produrre all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2018, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 2 dicembre 2019, data di scadenza della dichiarazione dei redditi del 2018, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2018.

L’INPS, con il messaggio 27 novembre 2019, n. 4430, fornisce chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2018.

INPS e Telefono Rosa insieme contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione tra INPS, rappresentato dal Presidente Pasquale Tridico, e l’Associazione di volontarie Telefono Rosa, rappresentata dalla Presidente Maria Gabriella Carnieri Moscatelli. Obiettivo dell’Accordo, siglato a Roma, presso Palazzo Wedekind, è offrire consulenza alle donne vittime di violenza di genere.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto “INPS per tutti”, prevede dei punti di consulenza, inizialmente a Roma, Napoli e Torino. In questi info point, tramite l’Associazione Telefono Rosa, le donne vittime di violenza saranno raggiunte da funzionarie dell’Istituto per la valutazione di eventuali diritti a prestazioni.

L’Accordo, inoltre, prevede la formazione del personale INPS da parte dell’Associazione Telefono Rosa, sia per la sensibilizzazione dell’accoglienza delle donne in difficoltà sia per la gestione dell’aggressività di genere da parte dell’utenza.

Crisi aziendali: disposizioni su tutela del lavoro e risoluzioni

La circolare INPS 31 ottobre 2017, n. 159 ha fornito istruzioni in merito ai trattamenti di mobilità in deroga destinati ai lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto.

 

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha aumentato fino a 1,5 milioni di euro il limite di spesa entro cui è possibile concedere, nel 2019, il trattamento di mobilità in deroga e ha ridefinito il bacino territoriale di riferimento per l’applicazione della misura ai lavoratori dell’area di crisi.

 

Il messaggio 20 novembre 2019, n. 4280 informa che la trasmissione all’INPS di decreti relativi ai trattamenti di mobilità in deroga avverrà esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Percettori (SIP), utilizzando il numero di decreto convenzionale “18999”, consentendo di procedere al monitoraggio delle risorse erogate.

 

L’ Istituto, nel liquidare la prestazione ai lavoratori, controlla che i soggetti interessati risultino tra i beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga alla data del 31 dicembre 2016 e, al contempo, che alla data del 5 settembre 2019, non siano percettori di Reddito di Cittadinanza.

 

Gestione Separata: tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera

Con la circolare INPS 19 novembre 2019, n. 141 si illustrano le novità normative introdotte dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha ampliato le tutele previdenziali relative all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le indennità vengono corrisposte a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile. La misura dell’indennità di degenza ospedaliera è stata aumentata del 100%. Di conseguenza è stata aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia.

L’INPS fornisce chiarimenti sulle categorie di lavoratori interessati, sugli eventi rientranti nella normativa, sui requisiti e sui nuovi importi.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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