Cassazione - Sezione Lavoro
Con ordinanza n. 26618/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che può essere presentato ricorso per condotta antisindacale ex articolo 28 della legge n. 300/1970, allorquando pur in presenza della cessazione di un’azione lesiva, continuino a prodursi gli effetti negativi, rimanendo un comportamento pregiudizievole per l’attività sindacale. L’articolo 28, infatti, non prevede alcun termine di decadenza per l’azione in giudizio, spettando, unicamente, al sindacato l’onere di valutare l’eventualità: ovviamente, gli effetti debbono essere concretamente in atto.