Cassazione - Sezione Lavoro
Con ordinanza n. 6633/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui le retribuzioni vengano pagate in contanti e non attraverso modalità tracciabili, come previsto dai commi da 910 a 913, dell’articolo 1, della legge n. 205/2017, il datore di lavoro non può invocare il c.d. “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981, per il pagamento delle sanzioni, in quanto la erogazione settimanale in contanti dei compensi, si configura come una pluralità di violazioni commesse con diverse condotte.
Di conseguenza, come già affermato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso più indicazioni amministrative tra cui la nota n. 5828/2018, non è, assolutamente, applicabile il “cumulo giuridico”.


