Cassazione - Sezione Lavoro
Con sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il lavoratore non è tenuto a retribuire l’importo del trattamento di NASPI fruito se, successivamente alla fine del contratto a tempo determinato, ottiene in giudizio la conversione del rapporto a tempo indeterminato, per accertata nullità del termine.
L’erogazione è giustificata, secondo i giudici, dallo stato di bisogno determinato dalla perdita della retribuzione. Se, in un momento successivo, lo stato di disoccupazione viene meno, la questione riguarda il futuro è non l’erogazione già avvenuta: infatti l’indennità connessa alla conversione del rapporto ha natura risarcitoria e non può essere messa sullo stesso piano della NASPI.