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Cassazione: licenziamento dopo patto di prova nullo o inesistente


Cassazione - Sezione Lavoro

Con sentenza n. 24201/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 128/2024, al recesso intimato per asserito mancato superamento del periodo di prova inesistente, perché affetto da una “nullità genetica” trova applicazione l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2015 (e non la tutela indennitaria prevista dal comma 1), il quale prevede la reintegrazione nella ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui in giudizio sia dimostrata l’insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore. Il rapporto di lavoro va considerato a tempo indeterminato sin dall’origine.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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