Cassazione - Sezione Lavoro
Con ordinanza n. 19467/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che il contratto di prossimità non può deroga in senso peggiorativo il minimale contributivo fissato ai fini previdenziali, in quanto lo stesso ha una funzione pubblicistica e di tutela previdenziale.
La Corte afferma che le retribuzioni (entro certi limiti) possono essere ridotte ma l’accordo di prossimità non può avere effetto su soggetti terzi (INPS), destinatari di erogazioni con funzione pubblica.
L’art. 8 del D.L. n. 138/2011 è una disposizione eccezionale che, non può essere estesa ad altri istituti oltre quelli previsti.