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Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD): integrazioni e verifiche


News Lavoro

La legge di bilancio 2018 ha previsto che le regioni possano autorizzare, per massimo 12 mesi, la prosecuzione degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. La finalità è quella di agevolare la realizzazione di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale delle aziende in crisi che abbiano richiesto questo sostegno.

L’Istituto indica alle regioni le modalità di trasmissione dei decreti di autorizzazione della proroga dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni. Nella circolare INPS 29 marzo 2018, n. 60 sono state fornite indicazioni su come gestire i flussi concessori alla luce delle novità dettate dalla legge di bilancio 2018. I provvedimenti devono essere trasmessi dalle regioni tramite il sistema telematico SIP. Il periodo di concessione non può essere superiore a 12 mesi per ciascuna unità produttiva. Al finanziamento di tale misura possono essere destinate anche le risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro.

Con il messaggio 13 giugno 2018, n. 2388, a integrazione della circolare INPS 29 marzo 2018, n. 60, viene specificato che dal 10 maggio 2018 le regioni non possono più emanare provvedimenti di autorizzazione in continuità con provvedimenti di CIGD aventi inizio e fine nel 2017. Restano validi i provvedimenti, emanati fino al 9 maggio 2018, in vigenza della precedente disciplina normativa.

Di conseguenza le strutture territoriali dell’Istituto, per i provvedimenti di concessione inviati dalle regioni con il numero convenzionale 33318 ed emanati dal 10 maggio 2018, dovranno effettuare nuove verifiche: il rispetto del principio della continuità per i provvedimenti inviati in SIP con numero di decreto convenzionale 33340 (indipendentemente dalla data di emanazione del provvedimento regionale); il rispetto del periodo di concessione, non superiore a 12 mesi per unità produttiva, per i provvedimenti di concessione inviati dalle regioni con numero convenzionale 33318 ed emanati fino al 9 maggio 2018.

Restano validi i controlli previsti della suddetta circolare. I controlli verranno effettuati sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito.

Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la struttura territoriale non potrà emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla Direzione regionale per i successivi adempimenti di competenza.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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