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Accertamento con adesione. Cartella senza aliquota


Fisco

È sufficiente la motivazione che rinvia all’accordo raggiunto con il contribuente
In ipotesi di accertamento con adesione, la cartella notificata al contribuente è valida anche se manca l’indicazione dell’aliquota applicata. È quanto si ricava dalla sentenza 21 maggio 2014 n. 11139 della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Tributaria.
La vicenda. La CTR della Lombardia ha annullato una cartella di pagamento riguardante importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ritenendo che la stessa dovesse contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle aliquote applicate, nonché le modalità delle sanzioni. Nello specifico, invece, la cartella era stata motivata dall’Ufficio mediante il semplice richiamo al concordato, senza ulteriori indicazioni.
La controversia è approdata nelle aule del Palazzaccio, dove l’Amministrazione ricorrente ha lamentato il vizio di violazione di legge e, segnatamente, degli articoli 7 dello Statuto del contribuente e 25 del D.P.R. n. 602/73.
Ebbene, tale doglianza ha colto nel segno.
I principi di diritto. I giudici della Quinta Sezione Tributaria, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, chiariscono che la mancata indicazione, nella cartella di pagamento notificata al contribuente, degli elementi previsti da tale norma, tra i quali l’aliquota applicata, comporta la nullità della cartella medesima e la conseguente illegittimità della riscossione del tributo in essa iscritto solo ove determini l’impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
Si è sostenuto, di conseguenza, che “nessuna nullità sussiste nel caso in cui la mancata indicazione dell’aliquota avvenga con riferimento a redditi oggetto di tassazione separata che, essendo sottoposti ad aliquota unica, la rendono facilmente individuabile con un semplice calcolo matematico tra l’imponibile e l’imposta applicata” (cfr. Cass. n. 9192 del 2011).
Nel caso di specie, si è trattato di un’iscrizione a ruolo scaturita da un accertamento con adesione, vale a dire – si legge in sentenza – “da uno speciale procedimento di determinazione della pretesa tributaria, su accordo dell’Amministrazione finanziaria e contribuente, specificamente indicato nella cartella e rispetto al quale il contribuente non ha sollevato alcuna contestazione né allegato difficoltà di comprensione, onde la mera mancata indicazione delle aliquote applicate non appare idonea, alla luce dei principi indicati e dai quali si è discostato il Giudice di appello, a legittimare la sanzione di nullità dell’atto impositivo comminata dalla Commissione regionale lombarda”.
Il ricorso del Fisco è stato pertanto accolto e la parola è passata al giudice del rinvio, per nuovo esame.
(fonte Fiscal Focus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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