Cassazione - Sezione Lavoro
Con ordinanza n. 18529/2006 la Corte di Cassazione, interpretando l’art. 7 della Direttiva CE 2003/88, ha affermato che non è necessaria una perfetta coincidenza dell’importo corrisposto nel mese di ferie con le altre mensilità, essendo sufficiente che la retribuzione non sia inferiore in modo significativo. L’esclusione di una indennità corrisposta in maniera continuativa non determina di per se un effetto dissuasivo nel volere richiedere le ferie, ma ogni situazione va valutata caso per caso., valutandone la oggettività ed il peso sullo scostamento della usuale retribuzione.
Nel caso di specie era stato richiesto il pagamento di due indennità corrisposte nei giorni di lavoro. La Corte, confermando una decisione della Corte di Appello di Torino, ha affermato che il valore delle indennità per le quali si chiede il pagamento nel periodo feriale, non va computato a mese, ma su un intero anno, atteso che le ferie maturano su tale periodo. Lo scostamento registrato ex risultato del 3,37%, è in linea, quindi, con i principi della Direttiva comunitaria che ammette uno scostamento poco significativo.


