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In base all’articolo 2 della legge 45 del 1990, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto, pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat.
Il tasso di variazione medio annuo accertato per il 2015 è pari a -0,1%. Ne consegue che per le domande presentate nel corso del 2016 non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione.
Allegate alla circolare 29 le istruzioni e le tabelle con i coefficienti per la determinazione del debito.
Vai alla Circolare n. 29 del 11/02/2016