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Convegno del 31 ottobre sul tema “Ammortizzatori Sociali” – I quesiti ai relatori e le slide


Ordine Informa

In occasione del convegno, organizzato dalla Fondazione Studi del CNO, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, dalla Fondazione ” Francesco Bianchini ” – Commercialisti Palermo e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, e svoltosi presso l’ Addaura Hotel lo scorso 31 ottobre, nel quale si è affrontato il tema della riforma degli ammortizzatori sociali in genere, degli ammortizzatori sociali in deroga e dei fondi previsti all’art. 3 della legge “FORNERO”, abbiamo avuto il piacere di poterci intrattenere con gli autorevoli relatori, Massimo Brisciani, Esperto Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e Domenico Garofalo, Professore ed Avvocato in Bari, ai quali abbiamo rivolto alcune domande sui temi trattati.

D1) Si discute di una nuova riforma di ammortizzatori sociali, quando ancora non sono entrate a pieno regime le novità della legge Fornero. Ritiene che possa essere utile, in tal senso, un nuovo intervento legislativo o che quest’ultimo possa ingenerare ulteriore confusione?

– Brisciani) In realtà la legge delega (c.d.Jobs Act) è per molti aspetti in continuità con il percorso tracciato dalla Riforma Fornero:
a) estensione a tutti i settori produttivi degli ammortizzatori sociali;
b) armonizzazione degli interventi di CIGO e CIGS;
c) sviluppo di un sistema misto pubblico-privato affidato all’INPS da un lato e fondi di sostegno bilaterali di categoria o intercategoriali dall’altro.
Il riordino degli ammortizzatori, indicato come auspicio in ogni intervento normativo dal 1993 (decreto 236) ad oggi è senz’altro necessario. Solo con i decreti legislativi di attuazione della delega sarà possibile comprendere la reale portata di questa nuova riforma.

– Garofalo) L’intervento legislativo sugli ammortizzatori sociali previsto nell’art. 1 com. 1 e 2 del d.d.l. n. 1428 A in realtà non credo possa ingenerare confusione; il vero problema é verificarne la congruità rispetto agli obiettivi in esso previsti e l’opportunità, tenuto conto dell’intervento che si é già avuto nel 2012 con la L. 92 (cd. riforma Fornero). E’ mia opinione che l’intervento in itinere costituisca il completamento di quello del 2012, sia con riferimento alle tutela in costanza di rapporto di lavoro, sia per la tutela della disoccupazione involontaria. Sotto il primo aspetto si tenta per l’ennesiama volta di ricondurre la CIG alla finalità sua propria di strumento di sostegno del reddito e non anche dell’occupazione (vedi ad esempio la soppressione dell’intervento CIGS per cessazione di attività, che fa seguito alla prossima obbligazione della CIGS concorsuale ex art. 3 L. 223/91). Sicuramente finalizzato a contenere il ricorso alla CIG é il raccordo della stessa al numero delle ore lavorabili nel periodo di sospnesione, sulla falsa riga di quanto già avvenuto per la cigs in deroga.
Con riferimento poi al sostegno alla disoccupazione involontaria attraverso l’ASPI, l’aggangio di quest’ultima alla storia contributiva del lavoratore, secondo lo schema già operante nell’ambito pensionistico, determina un accentuazione della connotazone assicurativa dell’istituto a scapito della vocazione solidaristica che ha connotato da sempre il trattamento di disoccupazione.
In sintonia si pone la previsione dell’aggangio dei contributi figurativi al trattamento previdenziale e non più a quello retributivo in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Completa la riforma la prevista reintroduzione dei lavori socialmente utili come misura di reinserimento al lavoro dei disoccupati oltre che come strumento attuativo della condizionalità.
Conclusivamente il giudizio non é totalmente negativo anche se v’é un innegabile arretramento della tutela, con inevitabili ripercussioni anche sui datori di lavoro essendo pacifico che quanto minore la tutela della disoccupazione tanto maggiore é la gestione da parte dell’azienda degli esuberi di personale.

D2) L’idea di un unico ammortizzatore, sia in costanza di rapporto di lavoro che per la cessazione dello stesso, sarebbe utile per semplificare interventi e rendere più agevole la scelta della tipologia di intervento?

– Brisciani) La soluzione può risultare efficace se si considera che ormai la maggior parte dei lavori è a durata determinata con più o meno ampi intervalli di disoccupazione a seconda, da un lato della vivacità del mercato del lavoro e, dall’altro, del bagaglio di competenze e di capacità d’adattamento del lavoratore. Questa discontinuità di impiego si osserva anche nell’ambito di un unico rapporto di lavoro, nel corso del quale l’intensità di occupazione del dipendente varia in base alla domanda di mercato ed è difficilmente programmabile e sostenibile con i normali strumenti di flessibilità d’orario. Da questo punto di vista si comprende che le tutele in costanza di rapporto e le tutele di disoccupazione soccorrono situazioni molto simili. Di conseguenza l’idea di un unico ammortizzatore “a contatore individuale” pare senz’altro adeguata al contesto economico attuale.

– Garofalo) Sulla unicità di ammortizzatore in costanza di rapporto e alla sua cessazione non ho grossi rilievi da fare, tenendo conto che di fatto sia con riferimento alla ormai prossima cessata indennità di mobilità sia con riferimento alla neo nata ASPI il meccanismo di computo in percentuale del trattamento e la prefissione di tetti alla prestazione rendono i due trattamenti abbastanza omogenei tra di loro sicché nulla osterebbe alla unificazione degli stessi, ovviamente diversificandone la durata.

D3) Secondo Lei, quale può essere il ruolo dei fondi di solidarietà introdotti con la legge Fornero?

– Brisciani) Nella maggior parte dei comparti economici i fondi di solidarietà, previsti dalla Riforma Fornero fin dal 2012 non sono ancora stati istituiti, nonostante gli innumerevoli vantaggi che potrebbero riservare ai datori di lavoro rispetto al fondo residuale costituito in INPS: contribuzione inferiore allo 0,50% (fino allo 0,20%), adozione di livelli differenziati di contribuzione e prestazioni in relazione alle specifiche esigenze del settore di riferimento, possibile estensione degli ambiti di tutela).
Nonostante le difficoltà iniziali credo che in breve tempo i fondi saranno costituiti perché premeranno in questa direzione i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, i quali si renderanno presto conto che non è conveniente contribuire al fondo residuale.
Il legislatore del 2012 e quello del 2014, almeno con riferimento alle tutele in costanza di rapporto di lavoro, puntano a promuovere e a rafforzare un sistema privatistico di ammortizzatori sociali, rispetto al quale quello pubblico dovrebbe nel tempo ridurre il suo ruolo come rete protettiva residuale.
Indipendentemente dallo sviluppo che potranno avere i fondi bilaterali di sostegno al reddito, ciò che fin da ora è evidente è che il sistema pubblico restringerà il proprio campo d’intervento, con l’abolizione della CIGS in caso di procedure concorsuali e per cessazione d’azienda o di ramo.

– Garofalo) Sul ruolo dei fondi bilaterali di sostegno al reddito, più che introdotti bensì nuovamente disciplinati dalla legge Fornero, il giudizio cambia a seconda che ci si collochi nella prospettiva della tutela ovvero in quella del costo della stessa, derivando un giudizio positivo sotto il primo aspetto e totalmente negativo sotto il secondo.
La universalizzazione della tutela in costanza di rapporto di lavoro con onere economico a totale carico delle aziende e in parte dei lavoratori non può non confrontarsi con il già elevato costo del lavoro, di cui una componente essenziale è proprio quella contributiva sicché è lecito domandarsi sul perché a fronte di un prelievo contributivo così oneroso la tutela della disoccupazione debba andare a carico dei soggetti coinvolti, e cioè il datore di lavoro e i lavoratori. A parte va avviata una seria riflessione sul controllo dell’operato dei fondi che pur mantenendo una struttura totalmente privatistica vengono chiamati ad assolvere funzioni pubbliche.
In allegato le slide del relatore Massimo Brisciani ed alcune foto dei relatori.
AA
Palermo_Ammortizzatori in deroga e fondi previsti all’art 3 della Legge Fornero_31 10 2014
Convegno 31.10.2014 Relatori Barbaro Silvestri Brisciani Garofalo

Massimo Brisciani 2

Prof. Avv. Domenico Garofalo  (2)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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