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Versamenti contributi sospesi eventi sismici 2016-2017: chiarimenti


News Lavoro

Con il messaggio 24 maggio 2018, n. 2108 l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici verificatisi nei territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. 

L’articolo 48, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, modificato dall’articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha stabilito che il versamento delle ritenute fiscali sospese a causa dei citati eventi sismici, non versate nel 2017 a Erario, Regioni e Comuni, deve avvenire a cura del contribuente. 

Il contribuente, che ha richiesto e ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali, è tenuto a versare tramite F24 le predette ritenute all’Erario in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 o con rateizzazione fino a 24 rate, senza interessi e sanzioni, dal 31 maggio 2018. 

L’INPS invierà comunicazione ai soggetti interessati per agevolarli nell’adempimento. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6 marzo 2018, n. 19, ha fornito chiarimenti sulle modalità di ripresa della riscossione precisando che il diritto alla rateizzazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e sussiste anche per gli eredi, in caso di decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateizzazione.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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