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Talidomide: chiarimenti sulla decorrenza del beneficio contributivo


News Lavoro

Con il messaggio 31 ottobre 2017, n. 4274 l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza del beneficio della maggiorazione contributiva in riferimento ai soggetti affetti da sindrome da talidomide.

La sindrome da talidomide si configura come sindrome malformativa congenita, determinata dall’assunzione dell’omonimo farmaco durante alcune fasi della gravidanza, che si estrinseca clinicamente in una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

L’articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva in favore dei lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1, legge 26 maggio 1970, n. 381 e degli invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% oppure riconducibile alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensione di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Nei casi in cui la condizione malformativa, connessa alla sindrome da talidomide, venga ascritta a una delle prime quattro categorie della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la maggiorazione di cui all’art. 80, co. 3, legge n. 388/2000 deve essere attribuita, su richiesta dell’interessato e ai fini pensionistici, dall’inizio dell’attività lavorativa per il servizio effettivamente prestato nella condizione invalidante presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, fino al limite massimo di cinque anni.

Se risulta, invece, attestata esclusivamente la condizione di invalidità civile superiore al 74%, la decorrenza del beneficio andrà valutata come per la generalità delle patologie invalidanti.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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