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Prestazioni invalidità civile: criterio di calcolo dei redditi


News Lavoro

La circolare INPS 24 settembre 2010, n. 126 opera una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile in materia del criterio di computo dei redditi.

Per le prestazioni di assegno sociale, in coerenza con l’art. 3, co. 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza

Per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabilisce che, per la determinazione del limite reddituale, devono essere computati tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa). 

La sentenza in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, stabilisce che, per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati, purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge, non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.

Nel messaggio INPS 25 luglio 2017, n.3098  l’Istituto dispone che nel calcolo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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