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Obbligo di comunicazione per avvocati e dottori commercialisti – art. 1, comma 1, L. n. 12/1979


Ordine Informa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 32 del 15 febbraio 2018, ha reso noto che i professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati od a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili che svolgono, per conto dei datori di lavoro loro clienti, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro competenti attraverso una nuova procedura.
La nuova comunicazione dovrà essere inviata, preventivamente dall’inizio di tutti gli adempimenti di cui sopra e comunque, a partire dal 1° marzo 2018 telematicamente.
A tale fine è stata predisposta un’apposita modulistica informatizzata il cui accesso è consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID, pertanto i professionisti dovranno dotarsi di tale sistema di identità digitale.
Detto obbligo nasce dalla necessità di monitorare, da parte del personale ispettivo, l’effettivo rispetto degli obblighi di comunicazione, questo consentirà la creazione di una banca dati che raccoglierà tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979. L’adempimento in questione dovrà essere effettuato anche dai professionisti che hanno già ottemperato in passato all’obbligo con le pregresse modalità.
In allegato la nota del Ministero.
obbligo-di-comunicazione-da-parte-di-avvocati-e-dottori-commercialisti-ai-sensi
(Autori A/B)
(Fonte: Min. Lav.)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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