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No adeguamenti sulla sicurezza no agevolazioni contributive


Ordine Informa

Con sentenza n. 21053/2017, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito quanto previsto già ai commi 1175 e 1176 dell’art.1 della legge 296/2006.
Se il datore di lavoro è inadempiente sulle norme riguardanti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, tali inadempienze comportano la perdita delle agevolazioni contributive godute.
La sentenza, della Suprema Corte, fa seguito ad una decisione della Corte d’Appello de tribunale di Palermo attraverso la quale la Corte del capoluogo Siciliano aveva rigettato l’opposizione alla cartella a favore dell’INPS che chiedeva la restituzione degli sgravi contributivi goduti dalla stessa per il triennio 2002/2004 nei confronti di un’azienda privata.
Nella sua sentenza la Suprema Corte ha infatti richiamato l’art 8 c. 11 del Decreto Legislativo 626/1994 in cui vi è espressamente indicato l’obbligo dell’azienda di comunicare all’Ispettorato del lavoro e alle USL territorialmente competenti il nominativo della persona designata come “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)” interno o esterno all’azienda.
Precisa infatti la Corte nelle sue motivazioni che la comunicazione non risponde solo ad un “mero formalismo burocratico”, ma configura una procedura rilevante al fine di rendere certe le responsabilità civili e penali connesse alla violazione accertata.
Il comma 6 lett. h dell’art. 3 della legge 448/1998 stabilisce infatti che le agevolazioni (di cui aveva goduto l’azienda) si applicano a condizione che “siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni”;. Nell’azienda beneficiaria delle agevolazioni si verificò infatti un infortunio, a seguito del quale fu inviata, quindi a posteriori la nomina del RSPP all’Asl ed all’ispettorato competente territorialmente.
La legge 626/94 e le sue successive modifiche ed integrazioni, di cui al D. Lgs.vo 81/2008, prevedono infatti una serie di adempimenti inderogabili posti a protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e pertanto la loro mancata applicazione comporta conseguenze sia di natura amministrativa, come nel caso in questione, si di natura penale.
(Autore: AA)
(Fonte: CSC)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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