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Modifica della disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro


News Lavoro

La Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha previsto in tema delle sanzioni civili, la disciplina e le relative applicazioni nei casi di mancato adempimento degli obblighi contributivi, per coloro che non hanno provveduto, o lo hanno fatto in forma minore a quella dovuta, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

In seguito, la Legge 4 novembre 2010 n. 183 ha poi previsto, per i casi in cui fossero impiegati lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito dall’art. 116, della L. 388/2000.

Questo aumento delle sanzioni civili è stato infine escluso dal Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, che ha riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i casi di lavoro irregolare.

La Circolare n.129 del 13 luglio 2016 precisa a partire dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore della norma, le sanzioni civili da applicare nei casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari”, le nuove modalità di calcolo che dovranno essere applicate a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati conclusi o non prima di detta data, e precisa le modalità per ottenere i rimborsi per somme che sono state erroneamente calcolate.

 



Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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