News Lavoro
I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale, possono integrarla versando, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza tra la retribuzione convenzionale e il valore degli emolumenti percepiti.
L’autorizzazione al versamento integrativo – per la quale non è previsto alcun requisito contributivo – dovrà essere richiesta annualmente entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi da integrare, avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:
- per via telematica, accedendo direttamente tramite PIN ai servizi telematici disponibili sul sito Internet dell’Istituto nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;
- mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803164 per le chiamate da telefono fisso oppure il numero 06164164 per quelle da cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario previsto dal proprio gestore telefonico;
- attraverso gli intermediari abilitati.
Nella circolare n. 33 del 20 marzo 2014 sono riportate le indicazioni per il calcolo del contributo integrativo dovuto nonché le modalità e i termini per il versamento.