Skip to main content

La risposta del Garante per la protezione dei dati personali al quesito relativo al ruolo del Consulente del Lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016


Ordine Informa

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n.1154 dell’8 febbraio u.s. informa che il Garante, per la protezione dei dati personali, ha risposto ad un quesito inviato, dallo stesso CNO, il 24 settembre dello scorso anno, e relativo al ruolo del Consulente del Lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento UE 679/2016.

Di seguito un breve estratto della circolare:

Il Garante per la protezione dei dati personali con la nota de qua, opta per una soluzione che distingue il ruolo del Consulente del Lavoro a secondo che tratti i dati:

a) “dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche)”;

b) “dei dipendenti del cliente”.

Nel primo caso, giusta la nota 2205/130783 del Garante, “il Consulente del Lavoro agisce in piena autonomia e indipendenza determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati del cliente per il perseguimento di scopi attinenti alla gestione della propria attività. Per tali ragioni egli ricopre il ruolo di titolare del trattamento, in quanto non si limita ad effettuare un’attività meramente esecutiva di trattamento ‘per conto’ del cliente, bensì esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e i mezzi del trattamento”.

Diversamente, secondo il parere reso dal Garante con la nota in oggetto, nel secondo caso, dovrà farsi riferimento invece alla figura del responsabile esterno. Ma pure in questa seconda fattispecie distinta dal Garante con la nota 2205/130783, come opportunamente ribadito dal pronunciamento dell’Autorità, “l’affidamento dell’incarico al consulente avverrà, anche in base alle norme di diritto applicabili, attraverso la sottoscrizione di un ‘contratto o altro atto giuridico’ stipulato concordemente dalle parti tenendo conto dei compiti in concreto affidati, del contesto, delle finalità e modalità del trattamento, e non in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente”.

Per maggiori chiarimenti invitiamo alla lettura sia della circolare n.1154 che al parere del Garante.

(Fonte: CNO)

(Autori: AF)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X