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Incentivi per l’occupazione: cosa prevede la bozza di legge di stabilità 2017


Ordine Informa

Nel 2017, la prima bozza della legge di stabilità in tema di incentivi, ci impone una serie di iniziali e severe riflessioni. Ricordiamo che nell’anno 2015 era stato previsto un Esonero contributivo al 100%, che consentiva un risparmio sui contributi previdenziali, sempre per tre anni, ma nella misura massima di 8.060 euro all’anno per tre anni, per un totale di 24.180 euro di contributi risparmiati in un triennio. Ricordiamo, inoltre, che nell’anno 2016 tale Esonero contributivo è stato ridotto al 40%, consentendo un risparmio fino a 3.250 euro ma per due anni, per un totale di 6.500 euro di contributi risparmiati in un biennio. In entrambi i casi la misura era però rivolta a tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2015 e nell’anno 2016, quindi assunzioni di lavoratori di qualsiasi età.
Nella bozza di Legge di Stabilità 2017, in corso di approvazione, è stato previsto un nuovo Esonero contributivo 2017 per i datori di lavoro. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fino a 3.250 euro all’anno per tre anni, è previsto per le assunzioni a tempo indeterminato ed in apprendistato effettuate nell’anno 2017 e nell’anno 2018. A differenza degli ultimi due anni,tale esonero è circoscritto in modo blindato all’assunzione di studenti nell’ambito di attività di alternanza scuola lavoro o comunque all’assunzione di studenti con i quali è stato effettuato un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o un periodo di apprendistato per alta formazione (apprendistato duale).
Pertanto, saranno drasticamente ridotti l’area e la platea di lavoratori incentivabili con i bonus per le assunzioni, dal momento che come affermato in premessa, la versione iniziale della legge di stabilità 2017 non rinnova più il cosiddetto “bonus Renzi”, generalizzato, per le assunzioni a tempo indeterminato.
In tale restyling non trovano nemmeno proroga gli incentivi previsti a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016 per le assunzioni in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (appredistato duale di primo tipo). Come dire, quindi che a partire dal 1°gennaio 2017, le assunzioni in apprendistato duale di primo livello non avranno più l’esonero dell’1,61% del contributo sul licenziamento introdotto dalla riforma Fornero e la riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico datore di lavoro. (5%)
Nel dettaglio, la bozza prevede, un incentivo molto complesso:
– Periodo di esonero: assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, salvo esaurimento delle risorse stanziate;
– Datori di lavoro esclusi: lavoro domestico e operai del settore agricolo;
– Oggetto dell’esonero: contributi previdenziali (INPS) a carico del datore di lavoro. L’esonero contributivo spetta per tre anni, per un totale massimo di 9.750 euro di risparmio sui contributi previdenziali versati dal datore di lavoro e riguarda specificamente la quota a carico del datore di lavoro, quindi il 9,19% generalmente previsto a carico dei dipendenti, è escluso dall’agevolazione contributiva. Inoltre, sono dovuti i premi Inail.;
– Durata massima: 3 anni;
– Misura massimo dell’esonero: 3.250 € su base annua;
Rivolto a chi?
– assume a tempo indeterminato giovani, anche in apprendistato;
– entro i sei mesi successivi all’acquisizione di tutti i titoli della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria (* v. nota 1)
– e con lo scopo di promuovere i percorsi di integrazione formazione-lavoro, è previsto che l’incentivo spetti solo al datore di lavoro presso la cui impresail giovane abbia svolto:
1) un periodo di apprendistato duale;
ovvero attività di alternanza scuola-lavoro
2) almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107 la cd. denominata “Buona Scuola” . In sostanza, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro (tirocini curriculari che non costituiscono rapporto individuale di lavoro) pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107 .Per gli istituti tecnici e professionali sono previste almeno 400 ore; almeno 200 ore per i licei. Da effettuare in alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno. Pertanto il 30% diviene 120 ore se trattasi di istituti tecnici e professionali e 60 ore se trattasi di licei;
3) ovvero pari almeno al 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) di competenza delle Regioni – ( studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 30% di un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore);
4) ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 (studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS), di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008: i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri) 5) ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari” (studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari). Ciò significa che nel caso di assunzioni a tempo indeterminato od in apprendistato di neolaureati, il lavoratore dovrà aver svolto presso l’impresa almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
Fino al 29 dicembre 2017 i datori di lavoro potranno anche accedere a un contributo ( per coprire le spese del tutor aziendale) massimo di 1.500 euro per il tutoraggio nell’apprendistato duale di primo livello, purché sia svolto almeno per 48 ore nell’arco di sei mesi per ogni singolo apprendista, e fino a 500 euro per il tutoraggio nei percorsi di alternanza purché sia svolto per almeno 16 ore per ogni singolo apprendista. I beneficiari di entrambi i contributi sono le aziende che hanno effettuato, tramite proprio personale, attività di tutoraggio ad apprendisti di primo livello o nei percorsi di alternanza, stipulati dal 1° gennaio 2016, in collaborazione con i centri (e/o enti) di formazione professionale.
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(* v. nota 1) i titoli della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria
– qualifica e diploma professionale:
Gli adolescenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado possono assolvere al diritto – dovere di istruzione e formazione mediante l’iscrizione ad un percorso formativo di durata triennale finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (es: Operatore dell’abbigliamento): cd. IeFP – istruzione e formazione professionale -. La frequenza permette di assolvere anche all’obbligo di istruzione. Diploma professionale (es:Tecnico dell’abbigliamento): i giovani che hanno conseguito una qualifica professionale, al termine di un percorso triennale, possono accedere – al momento solo in alcune Regioni – ad un quarto anno finalizzato al conseguimento di un diploma professionale. Il diploma di tecnico professionale consente la prosecuzione nel 5° anno dell’Istruzione Secondaria Superiore o, in prospettiva, nell’anno che si conclude con l’esame di Stato della IeFP. ,
– certificato di specializzazione tecnica superiore:
Caratteristiche generali Il Certificato di specializzazione tecnica superiore, valido su tutto il territorio nazionale, viene rilasciato dalla Regione a conclusione di un percorso IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) qualora sia garantito il rispetto degli standard minimi definiti ai sensi del Decreto n.436 del 2000 e degli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2002 e del 19 novembre 2002. Il certificato specifica le caratteristiche del corso di formazione secondo indicatori di trasparenza, in coerenza con quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio Europeo del 15 luglio 1996 sulla trasparenza delle certificazioni della formazione professionale. La Regione può rilasciare, contemporaneamente, un attestato di qualifica professionale di secondo livello, redatto secondo il modello adottato dal Ministero del Lavoro con Decreto 26 marzo 1996.
Chi rilascia le certificazioni Tutti i certificati del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore sono rilasciati dalle Regioni. Che cosa si certifica Il Certificato di specializzazione tecnica superiore certifica il conseguimento del titolo di tecnico superiore e il raggiungimento di tutte le competenze previste in esito al percorso in linea con gli standard relativi alle trentasette figure professionali di riferimento e con gli standard delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali definiti a livello nazionale. Spendibilità del titolo Il Certificato di specializzazione tecnica può costituire credito formativo per l’accesso ad altre filiere della formazione anche in ambito comunitario e consente il riconoscimento delle competenze acquisite come Crediti Formativi da parte dell’Università (CFU). Le modalità di riconoscimento dei crediti variano in relazione agli accordi definiti a livello locale. Insieme al certificato di specializzazione tecnica le Regioni possono rilasciare un attestato di qualifica professionale di secondo livello valido ai fini dell’iscrizione al centro per l’impiego.
Standard di percorso
• hanno una durata che va da 2 a 4 semestri (da 1200 a 2400 ore);
• prevedono stage per almeno il 30% del percorso;
• si basano su criteri di flessibilità e modularità e sono progettati, organizzati e gestiti da partenariati attivi composti da università, centri di formazione professionale, istituti secondari superiori, imprese o altri soggetti pubblici o privati;
• consentono l’accesso anche a persone non in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, “previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo scolastico”
• AGRICOLTURA
• Es: Tecnico superiore delle produzioni vegetali
INDUSTRIA E ARTIGIANATO – Manifatture
• Es:Tecnico superiore commerciale/marketing/organizzazione vendite
INDUSTRIA E ARTIGIANATO – ICT
• Es:Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia
INDUSTRIA E ARTIGIANATO – Edilizia
• Es:Tecnico superiore conduzione cantiere
COMMERCIO E TURISMO, TRASPORTI – Trasporti
• Es:Tecnico superiore della logistica integrata
COMMERCIO E TURISMO, TRASPORTI – Turismo
• Es: Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e tour operator
– diploma di istruzione, diploma Its
Gli Istituti Tecnici Superiori sono una nuova alternativa post diploma all’Università.Sono stati creati con Decreto Interministeriale in attuazione della riorganizzazione del sistema dell’Istruzione Tecnica Superiore. Gli I.T.S. hanno lo scopo di formare professionisti con corsi biennali su aree tecnologiche strategiche ed innovative: efficienza energetica; nuove tecnologie della vita; etc.
– laurea, master, dottorato.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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