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Il consulente sbaglia, il contribuente paga


Ordine Informa

Il contribuente deve pagare le sanzioni anche se a commettere le irregolarità fiscali, in questo caso la mancata presentazione dell’istanza di condono, è stato il commercialista. Sussiste infatti un obbligo di vigilanza sull’operato del professionista. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5965 del 14 marzo 2014, ha respinto il ricorso di un contribuente. Insomma, per la sezione tributaria, sul cliente sussiste un vero e proprio obbligo di vigilanza del professionista. Fra l’altro il Collegio di legittimità esclude l’esimente per le sanzioni fiscali sulla base del principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, occorre che l’azione o l’omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, e la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, sicché va esclusa la rilevabilità d’ufficio di una presunta carenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa.
Fonte (ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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