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Dipendenti privati: chiarimenti periodi utili ai fini pensionistici


News Lavoro

L’articolo 24, comma 15-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive della medesima, al compimento del 64° anno di età, possano conseguire la:

  • pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con almeno 35 anni di anzianità contributiva;
  • pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso al 31 dicembre 2012 di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.

La circolare INPS 7 dicembre 2017, n. 180 recepisce le indicazioni ministeriali, modificando parzialmente le istruzioni diramate con la circolare INPS 11 novembre 2016, n. 196 e fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione della norma.

I periodi di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili quando, congiuntamente ai periodi di contribuzione effettiva come dipendente privato, consentono di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesto dall’articolo 24, comma 15-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Per le modalità di lavorazione delle domande di pensione e dei ricorsi trovano applicazione le istruzioni fornite al punto n. 3 della circolare INPS 11 novembre 2016, n. 196.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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