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CUD: l’invio entro il 7 marzo


Fisco Ordine Informa

Invio anticipato per consentire la redazione dalla dichiarazione precompilata
Premessa – Per redigere in tempo la nuova dichiarazione precompilata entro il 7 marzo di ogni anno i datori di lavoro dovranno inviare al fisco le certificazioni dei redditi e dei compensi erogati nell’anno precedente a dipendenti e assimilati (modello Cud), così come gli enti pensionistici. Questo è quanto prevede la bozza del Decreto sulle semplificazioni fiscali.
Decreto semplificazioni – In base all’art. 4, commi 6- ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998, i sostituti d’imposta sono tenuti a rilasciare un’apposita certificazione unica, ai fini fiscali e contributivi, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori, soggetti a ritenute alla fonte, sono stati corrisposti (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro).
Testo normativo – L’art. 2 del provvedimento in esame introduce, nell’ambito del detto art. 4, il comma 6-quinquies, il quale dispone che le dette certificazioni “sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti”. In tal modo, l’Agenzia delle Entrate potrà predisporre la dichiarazione precompilata entro il termine fissato (15 aprile).
Modello 770 – Poiché l’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, avente a oggetto la disciplina della dichiarazione modello 770, non è stato abrogato, il sostituto d’imposta deve prima anticipare (entro il 7 marzo) i dati delle certificazioni, successivamente gli stessi dati devono essere nuovamente trasmessi all’Agenzia delle Entrate unitamente alle indicazioni delle ritenute versate all’interno del modello 770, comportando, tutto ciò, una duplicazione di informazioni che nella sostanza darà luogo a un sistema ancor più complicato rispetto a quello vigente.
Sanzioni – Anche in questo caso, la norma prevede una specifica sanzione in caso di omissione, tardività o erroneità del CUD trasmesso alle Entrate, pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.
Modello 730 – Lo schema di decreto delegato modifica anche i termini di presentazione del modello 730 e le aggancia a quelli di presentazione della dichiarazione precompilata. In particolare, il comma 2 dell’art. 4, modificando il D.M. 31 maggio 1999, n. 164, recante il regolamento sulle norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti, sposta al 7 luglio i termini di presentazione del modello 730, sia se la dichiarazione viene presentata al proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (oggi il termine è il 30 aprile) sia se viene presentata al CAF (oggi il termine è il 31 maggio). Il comma 3 dello stesso art. 4 stabilisce che la dichiarazione precompilata è presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione del modello 730, cioè entro il 7 luglio.
(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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