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Convenzione tra INPS e soggetti abilitati all’assistenza fiscale


News Lavoro

La determinazione presidenziale 7 giugno 2107 n. 92 approva lo schema di convenzione tra INPS e soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, per l’affidamento e la regolamentazione dei servizi di raccolta e trasmissione delle situazioni reddituali (modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS), utili per la corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

Con il messaggio 19 giugno 2017, n. 2535 l’INPS rende pubblico lo schema di accordo che regolamenta le modalità di gestione dei servizi dati in concessione e propone l’iter con cui altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, non inclusi nel d.lgs. 241/1997, possono stipulare convenzioni analoghe.

Si precisa che i servizi online di invio delle situazioni reddituali e delle dichiarazioni di responsabilità non vengono affidati agli enti convenzionati in via esclusiva. Pertanto, i cittadini potranno continuare a utilizzare i servizi in autonomia oppure rivolgersi al contact center o alle stutture territoriali dell’Istituto (solo per i modelli RED).

In particolare, i pensionati che non hanno avuto per l’anno 2016 altri redditi rilevanti oltre alla pensione e che hanno dichiarato l’assenza di redditi anche per entrambi i due anni precedenti (2014-2015) dovranno presentare necessariamente la dichiarazione in via autonoma, in quanto la convenzione esclude la loro casistica.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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