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Congedo dal lavoro: permesso solo per gravi motivi


Ordine Informa

Tutti i lavoratori subordinati hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno solo in caso di decesso o di infermità grave e documentata del:
– coniuge, anche se legalmente separato
– parente entro il secondo grado, anche non convivente
– soggetto componente la famiglia anagrafica.
Tuttavia, solo nel caso di decesso del coniuge o del familiare è previsto automaticamente il diritto al congedo. Negli altri casi, invece, è necessario il consenso del datore di lavoro.
Lo ha chiarito la sentenza della Cassazione n. 2803 del 12.02.15.
In particolare, per fruire del permesso, il lavoratore deve comunicare preventivamente, al datore di lavoro, l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non si considerano i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta di permesso per grave infermità dei soggetti sopra indicati, il lavoratore deve presentare, entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del S.S.N., o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o ancora del pediatra di libera scelta o, infine, della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Il datore di lavoro, entro 10 giorni dalla richiesta di congedo, formuli le sue valutazioni e ne comunichi l’esito al dipendente. Al datore è concesso, in presenza di ragioni organizzative o produttive che non consentono di sostituire il dipendente, di esprimere il proprio diniego e di proporre il rinvio del congedo stesso ad un periodo successivo.
Nel caso di grave infermità, in alternativa all’utilizzo dei 3 giorni di permesso, il lavoratore può concordare col datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori ai 3 giorni. L’accordo deve essere scritto e le modalità di fruizione dei permessi devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
I permessi in questione possono essere cumulati con i permessi per l’assistenza delle persone handicappate ai sensi della famosa legge “104” del 1992.
Con la sentenza sopra richiamata, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che, nel caso in cui il lavoratore abbia fatto ricorso ai suddetti congedi senza però la preventiva comunicazione al datore e il suo nulla osta, è legittimo il licenziamento a causa dell’assenza ingiustificata dal lavoro.
Infatti, salva l’ipotesi di decesso del coniuge o di un familiare (che, come detto, dà immediato diritto al congedo) in tutti gli altri casi, il lavoratore non può assentarsi senza che il datore sia messo nella condizione di verificare l’effettiva sussistenza delle giustificazioni (ed eventualmente formulare la sua proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale).
La fruizione dei congedi, rimessa al mero arbitrio del lavoratore – conclude la sentenza – impedirebbe l’esercizio del potere, che spetta al datore di lavoro, di direzione e di organizzazione dell’impresa, con pregiudizio anche per gli altri lavoratori.
(Fonte: laleggepertutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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