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Chiarimenti sulla salvaguardia


News Lavoro

Dall’esame delle posizioni contributive ai fini delle certificazioni della salvaguardia sono state evidenziate le seguenti casistiche di lavoratori inclusi nei processi di gestione degli esuberi aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011:

  • lavoratori che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 successivamente al 31.12.2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
  • lavoratori che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali: CIGS, nel corso della quale maturano, dopo il 31.12.2011, i previgenti requisiti pensionistici, e indennità di mobilità.

Al riguardo si precisa che le misure di salvaguardia previste dall’articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, trovano applicazione nei confronti di coloro, tra detti lavoratori, che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.
Coloro che, invece, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i requisiti previsti dalla legge 214/11 non possono accedere al beneficio della salvaguardia prevista dal suddetto articolo 22 della legge 135/12.


Messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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