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Con la circolare dell’1 aprile 2016 si forniscono chiarimenti sulla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i “nuovi iscritti” alle Gestioni pubbliche che acquisiscano anzianità assicurative prima dell’1 gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.
E’ stata definita la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall’errata disapplicazione e/o applicazione del massimale (art. 2, comma 18 della legge n. 335/95).
Sono stati inoltre stabiliti i nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive.
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