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Cassazione: durante la prova non si cambiano le mansioni


Ordine Informa

Se durante il periodo di prova il lavoratore svolge mansioni inferiori rispetto a quelle concordate nel contratto di assunzione, il datore di lavoro non può licenziare per mancato superamento della prova stessa. E in caso di illegittimità del recesso, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, e non al semplice risarcimento del danno. Con queste conclusioni la Corte di Cassazione (sentenza n. 10618 del 22 maggio 2015) affina i principi giurisprudenziali applicabili ai casi di mancato superamento del periodo di prova. La vicenda prende origine dal licenziamento di una lavoratrice che, nel corso del periodo di prova, svolgeva due tipologie di mansioni differenti. In un primo periodo, svolgeva esattamente le mansioni concordate nel contratto di assunzione (coordinamento degli addetti all’ufficio amministrativo). In un secondo periodo, la dipendente svolgeva mansioni differenti da quelle inizialmente pattuite, e precisamente quelle di capo contabile (tali compiti, per opinione pacifica tra le parti, erano inferiori a quelli inizialmente attribuiti).La società al termine del periodo di prova licenziava la dipendente, ma questa veniva reintegrata in servizio sia dal tribunale che dalla corte d’appello.
La Corte di Cassazione con la sentenza odierna conferma le decisioni assunte nel corso del giudizio di merito. Secondo i giudici di legittimità, ai fini dell’esperimento del periodo di prova deve essere data rilevanza esclusiva alle mansioni espressamente individuate per iscritto nel patto firmato al momento dell’assunzione. Nel caso di specie, la Corte ritiene che le mansioni affidate nel secondo periodo di lavoro fossero oggettivamente diverse da quelle concordate (essendo di natura meramente esecutiva, senza quel ruolo direttivo previsto dagli accordi inziali) e quindi giudica invalido il recesso. La sentenza prende anche posizione in merito alla questione del regime sanzionatorio applicabile a un recesso ingiustificato durante il periodo di prova. Sul tema si fronteggiano orientamenti differenti; secondo una lettura, l’eventuale accertamento del recesso illegittimo intimato durante il periodo di prova comporta solo il diritto alla prosecuzione della prova per il periodo mancante o, in alternativa, al risarcimento del danno per i giorni residui non lavorati. Secondo una lettura diversa – cui aderisce la sentenza odierna – quando le mansioni effettivamente svolte durante il periodo di prova siano significativamente diverse da quelle concordate, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Va peraltro segnalato che questa decisione fa riferimento alla norma nella versione antecedente alla riforma del 2012, che ha reso il sistema indennitario le regola generale applicabile ai licenziamenti (e ha trasformato la reintegra in un’eccezione). Se la controversia fosse ricaduta nell’ambito di applicazione della norma riscritta nel 2012 (o della disciplina contenuta nel jobs act, applicabile ai lavoratori assunti dal 7 marzo del 2015) probabilmente non ci sarebbe stato spazio per una conclusione di questo tipo.
(Fonte: Lavoro &impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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