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Cartella di pagamento notificata in ritardo


Ordine Informa

È illegittima la cartella di pagamento notificata oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973. Il concessionario della riscossione ha il dovere/obbligo di controllare se il ruolo, ricevuto dall’ente impositore, è formato da crediti certi, liquidi ed esigibili. È questa l’interessante decisione presa dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia con la sentenza n. 283/04/2014.
Deve essere evidenziato che le cartelle di pagamento e i mezzi di riscossione sono stati recentemente oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale bene ha fatto a tracciare le linee guida tendenti a risolvere i problemi che spesso i contribuenti devono affrontare nel momento in cui ricevono la notifica di un atto emanato dal concessionario della riscossione.
La guida. Nel documento emanato dall’Amministrazione Finanziaria, viene trattato il tema dei “termini di notifica delle cartelle”. In pratica, viene stabilito che la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre:
1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata), per le somme dovute a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973);
3. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti degli uffici;
4. del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo, per atti di recupero emessi a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, comma 20, D. L. n. 185/2008).
La controversia. La Provinciale ha posto l’accetto su un particolare aspetto della notifica della cartella di pagamento. Si è nell’ ipotesi di cui al punto sub 1), quindi la notifica di una cartella di pagamento avvenuta a seguito di controllo automatico delle dichiarazioni, ai sensi dei citati articoli 36-bis e 54-bis. Nel caso esaminato dai giudici di primo grado, il contribuente aveva eccepito la tardiva notifica della cartella di pagamento, avvenuta scaduto il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Resistendo al ricorso introduttivo, Equitalia ribadiva la validità della notifica, sottolineando che “l’eccepita decadenza della pretesa erariale per tardiva notifica”, atteneva il merito del tributo richiesto, pertanto occorreva chiamare in causa l’ente impositore, unico soggetto che doveva interloquire con il contribuente. In più, sottolineava la società di riscossione, il compito che essa svolgeva (e svolge) è quello di ricevere il ruolo e riscuotere il pagamento delle relative cartelle emesse.
La decisione. La CTP non condivide la posizione assunta da Equitalia, la quale non può ritenersi mero esecutore del ruolo, in quanto, come principio generale, rientra nella sua responsabilità l’emissione di cartelle di pagamento valide a fronte di somme legittimamente esigibili. Questo principio deriva dal dato letterale contenuto nell’ articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, il quale dispone, nel caso di specie, che il concessionario della riscossione notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ne consegue che, la normativa di riferimento comporta un implicito insieme di diritti-doveri per Equitalia correlati al processo di riscossione, che inizia con il ricevimento del ruolo e termina con l’incasso dei pagamenti che avvengono dopo la notifica della cartella di pagamento. Scrivono i giudici, «fra i diritti-doveri correlati alla fase iniziale del “processo di riscossione” vi è quello di ricevere un Ruolo formato da crediti, oltre che certi e liquidi, anche esigibili ovvero che possono essere fatti validamente valere nei confronti del debitore». Il concessionario della riscossione, quindi, deve svolgere una specifica attività di verifica atta a concludere che il ruolo preso a carico sia legittimamente valido nel contenuto, ossia che la pretesa tributaria sia realmente esigibile. La controversia non riguarda il merito, ma attiene l’osservanza di specifiche prescrizioni di legge nei confronti delle quali scatta il dovere di verifica. Il giudizio si conclude a favore del contribuente con condanna alle spese di giudizio per Equitalia.
Riflessioni. L’importanza di questa decisione è di tutta evidenza. Alla luce di quanto precede, è fuori dubbio che Equitalia non deve agire in modo automatico, nel momento in cui riceve un ruolo dall’ ente impositore, ma deve controllare e verificare se il credito richiesto sia legittimo al fine di una valida notifica. Si condivide, quindi, la decisione in commento, considerando che il menzionato articolo 25 pone un dovere in capo al concessionario della riscossione, vale a dire, l’obbligo, a pena di decadenza, di notificare la cartella di pagamento entro determinati termini. Non rileva, pertanto, il momento in cui il concessionario riceve il ruolo, ma occorre dare importanza al contenuto ed alla formazione del ruolo.
(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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