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Articolo 18, tutela meno rigida


Ordine Informa

Tutela reale meno rigida sul licenziamento illegittimo. Nel momento in cui il lavoratore opta per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto si estingue. Di conseguenza, anche se ritarda il pagamento dell’indennità, il datore di lavoro è liberato dal dover corrispondere le retribuzioni per il periodo successivo all’opzione (e fino all’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva). L’ha stabilito la Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 18353/2014. La pronuncia mette fine al contrasto sull’applicazione della tutela reale ex art. 18 della legge n. 300/1970 (statuto lavoratori), nel testo previgente alla legge n. 92/2012 (riforma Fornero). Il nuovo principio è, però, confermato dalla riforma: se il datore di lavoro ritarda il pagamento dell’indennità sostitutiva, è tenuto esclusivamente a risarcire al lavoratore il danno derivante da tale ritardo (c.d. mora debendi).
La tutela reale. La pronuncia riguarda la c.d. tutela reale disciplinata dall’art. 18 nella parte in cui riconosce al lavoratore illegittimamente licenziato la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione. Questa tutela, c.d. reale, così prevista dalla norma previgente alla legge n. 92/2012, è rimasta tale anche dopo le modifiche della riforma Fornero, salvo la precisazione che l’eventuale esercizio della facoltà, da parte del lavoratore, «determina la risoluzione del rapporto di lavoro».
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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